PEC: valida la notifica all’imputato mediante consegna al difensore

Redazione 26/04/16
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Deve considerarsi valida la notifica all’imputato eseguita mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata al difensore, poiché il divieto di notificare a mezzo PEC all’imputato deve intendersi riferito alla persona fisica di quest’ultimo.

È quanto ha affermato la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza n. 16622 depositata il 21 aprile 2016.

Nel caso in esame, un decreto di citazione in appello veniva notificato all`imputato presso il difensore mediante PEC; l’atto veniva ritenuto irritualmente comunicato.

La decisione

Secondo gli Ermellini la notifica pec per l’imputato presso il difensore è valida.

Invero, la notifica ex art. 161 co. 4 cod. proc. pen. viene eseguita “mediante consegna al difensore“, seppure, evidentemente, nell’interesse dell’imputato.

Si tratta, infatti, di una norma di chiusura che intende perfezionare il meccanismo legale di notifica in quei casi in cui l’imputato prima abbia eletto o dichiarato domicilio e poi si sia reso non reperibile allo stesso, senza comunicarne alcun mutamento.

Non può sfuggire l’eventuale illogicità di un diverso opinare, che porterebbe a ritenere che vi è un difensore che, al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, può ben ricevere le notificazioni per sé. E poi quello stesso indirizzo pec diventerebbe inidoneo a ricevere le notificazioni per l’imputato che pure è previsto dalla norma che possano essere effettuate mediante consegna a lui.

Pertanto, “In presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (c.d. pec), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore. La dizione persona dell’imputato di cui all’art. 16 D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, va infatti interpretata nel senso di persona fisica dell’imputato“.

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