PCT, l’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria non vale come deposito

Redazione 31/05/16
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La Cancelleria può forzare l’accettazione dell’atto depositato telematicamente nonostante l’errata indicazione del numero di ruolo. Tale accettazione non costituisce deposito effettivo dell’atto stesso ma comporta il suo mero inserimento nel fascicolo telematico.

Lo ha chiarito il Tribunale di Torino, sez. I Civile, con l’ordinanza del 13 maggio 2016.

Il caso. 

La convenuta depositava per via telematica una comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, ricevendo prima RAC e RdAC e, successivamente, una PEC di esito dei controlli automatici che riportava il mancato riconoscimento di un allegato e la conseguente necessità di ulteriori verifiche tecniche.

Dopo la scadenza del termine di costituzione, la stessa riceveva una PEC di rifiuto del deposito effettuato a causa dell’errore nell’indicazione del numero di ruolo sia nel file xlm che nell’allegato principale e presentava, quindi, istanza al Tribunale di Torino chiedendo di ritenere valido e tempestivo il deposito già realizzato e di essere rimessa in termini per quello della comparsa di costituzione.

La decisione

L’art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche configura l’errata indicazione del numero di ruolo da parte del depositante come un’anomalia bloccante di tipo ERROR. In questo caso, la Cancelleria, pur avendo facoltà di rifiutare il deposito, deve comunque, ove possibile, accettarlo avendo cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia stessa, come stabilito nella Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015.

Quest’ultima disposizione, però, essendo contenuta in una Circolare, non può avere conseguenze sul regime del deposito degli atti processuali disciplinato dall’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 che ritiene il deposito avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

L’accettazione della Cancelleria non costituisce deposito ma mero inserimento dell’atto nel fascicolo telematico e non pare pertanto legittimo condizionare la validità e tempestività del deposito stesso al buon esito dell’operazione di inserimento nel fascicolo digitale né si può ammettere che le anomalie bloccanti possano avere l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito.

Il Giudice ha chiarito che nel caso in esame l’art. 153 comma 2 c.p.c. è inapplicabile in quanto l’errore che ha generato l’anomalia è imputabile alla parte.

Invero, l’indicazione di un numero di ruolo errato, pur non essendo un errore grave, nel regime dei depositi telematici, al contrario di quanto accadrebbe in quelli cartacei, esso può produrre effetti rilevanti poiché, in primo luogo, non essendo inserito nel fascicolo telematico l’atto rimane non visibile alla controparte e al giudice. In secondo luogo, la rimessione in termini comporta l’autorizzazione alla parte a depositare nuovamente l’atto che sostituisce il primo e potrebbe avere contenuto diverso rispetto a quest’ultimo.

Tuttavia, è materialmente possibile forzare l’accettazione del deposito inserendo nel fascicolo telematico la comparsa di risposta depositata precedentemente e indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna. Tale operazione è possibile mutando lo stato del deposito da “rigettato” ad “attesa di accettazione” mediante apposita richiesta al servizio di assistenza del CISIA per poi procedere all’acquisizione nel relativo procedimento secondo le indicazioni del giudice.

Per questi motivi, il Tribunale di Torino ha ordinato alla Cancelleria di accettare il deposito telematico della comparsa di risposta e di inserire conseguentemente l’atto nel fascicolo.

Redazione

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