Patrocinio a spese dello Stato: esclusi dal beneficio i fratelli e le sorelle delle vittime del terrorismo e delle stragi della stessa matrice

Redazione 11/03/13
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Anna Costagliola

Deve ritenersi legittima la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato del fratello della vittima del terrorismo. È quanto statuito dalla Cassazione penale nella sentenza n. 10673 del 7 marzo 2013, respingendo il ricorso proposto avverso la decisione con cui il giudice del merito aveva escluso l’istante dall’ammissione ai benefici di cui alla L. 206/2004. Detta legge prevede che, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice è a totale carico dello Stato (art. 10), e che tale beneficio si estende altresì ai «familiari superstiti». (art. 1, co. 1). È sulla base di tale ultima inclusione operata dalla legge che il ricorrente lamentava l’illegittima restrizione della categoria legittimata ai benefici di cui alla citata legge del 2004 che, viceversa, non ammetterebbe alcuna esclusione o restrizione di carattere soggettivo, altrimenti espressamente indicata dal legislatore.

Più in particolare, nel caso portato all’attenzione della Corte, il ricorrente, muovendo dal presupposto letterale secondo cui l’art. 1 della L. 206/2004 estende il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche ai «familiari superstiti» delle vittime del terrorismo, rivendicava l’estensione interpretativa di tale ultima espressione a tutte le categorie di familiari indiscriminatamente considerate dalla legge di settore, senza alcuna forma di graduazione, né di esclusione eventualmente legata alla maggiore prossimità parentale o alla circostanza della vivenza o meno del richiedente a carico della vittima.

Per la Corte, il giudice del merito ha correttamente operato, sul piano interpretativo, una ricostruzione del significato delle norme nella specie applicabili e, in particolare, dell’espressione «familiari superstiti». Detta interpretazione è apparsa, infatti, pienamente coerente con il quadro sistematico all’interno del quale le suddette norme sono chiamate ad operare, avendo equilibrato il riconoscimento delle categorie dei soggetti legittimati al conseguimento del beneficio del patrocinio giudiziario a spese dello Stato con la specifica funzione politico-amministrativa ricavabile dai principi della legislazione in materia. Quest’ultima mira da un lato a garantire la partecipazione solidale della comunità agli oneri processuali prevedibilmente destinati ad essere sostenuti dalle vittime del terrorismo e delle stragi di comune matrice e dei familiari superstiti, dall’altro a contenere detta partecipazione entro limiti ragionevolmente giustificabili o equamente sostenibili per l’erario. Per gli Ermellini detti limiti sono comprensibilmente rinvenibili attraverso l’operatività di meccanismi selettivi di indole soggettiva suscettibili di combinare la più stretta prossimità affettiva del familiare superstite, con il dato discriminante dell’esclusione dei familiari di prossimità parentale di grado successivo, oltre al dato economico dell’eventuale vivenza a carico. Conclude il Giudice delle Leggi che l’espressione legislativa «familiari superstiti» deve essere interpretata sulla base di una nozione di «sopravvivenza» concepita non nei termini di un’indiscriminata larghezza, bensì funzionalmente orientata secondo criteri normativi di indole politico-amministrativa previamente determinati e sperimentati. In tale direzione è stato ritenuta di indubbia linearità e coerenza con il dettato legislativo l’argomentazione seguita dal giudice del merito, che ha riconosciuto l’originaria assenza dei requisiti legittimanti la concessione del beneficio in capo al ricorrente, e non il venir meno degli stessi in via di sopravvenienza.

Non trova riscontro, pertanto, l’assunto del ricorrente in base al quale avrebbero diritto al patrocinio a spese dello Stato anche i fratelli e le sorelle non conviventi delle vittime del terrorismo e delle stragi, anche non a carico, in assenza di beneficiari primari.

 

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