Overruling processuale: sei mesi sono sufficienti per prendere atto del mutamento di indirizzo

Redazione 01/03/12
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Anna Costagliola

La parte che si è vista dichiarare improcedibile il suo atto processuale non può invocare l’applicazione di una «prospective ovverruling» se ha avuto a disposizione un tempo sufficiente per avere notizia del cambio di orientamento operato dalla giurisprudenza di legittimità. È quanto affermato dalla Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 3042 del 28 febbraio 2012, con la quale la Corte ha respinto il motivo di ricorso che denunciava la erroneità della sentenza impugnata con cui si dichiarava improcedibile l’appello incidentale proposto dalla società ricorrente per far riconoscere il concorso di colpa del dipendente danneggiato nella causazione dell’evento dannoso verificatosi sul luogo di lavoro. Tale improcedibilità era stata dichiarata per omessa tempestiva notifica dell’appello incidentale, non potendosi riconoscere ex art. 291 c.p.c. un nuovo termine per provvedervi secondo il rinnovato indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 20604/2008), che ha sul punto ribaltato un anteriore costante orientamento giurisprudenziale contrario, in base al quale, invece, era stato già concesso un nuovo termine dalla Corte d’appello.

Preliminarmente, con il termine «overruling» si suole indicare quella situazione per cui, a seguito di un repentino e inopinato mutamento di giurisprudenza, viene meno un precedente consolidato del diritto vivente, finendo per rimanere compromesso il diritto di azione e di difesa della parte processuale. Il problema connesso al mutamento del precedente è, tuttavia, l’affidamento in ordine alla regola «vecchia» in capo alla parte che lo subisce, meritando protezione le sue aspettative, sicché la decisione deve rendersi ancora in base alla vecchia regola. La tecnica della cd. prospective overruling consente, pertanto, un’adeguata tutela dell’affidamento, esplicitandosi nella possibilità per il giudice di modificare un precedente, ritenuto non più adeguato a regolare quella determinata fattispecie, per tutti i casi che si presenteranno in futuro, decidendo però il caso alla sua immediata cognizione in base alla regola superata. Scopo della prospective overruling è dunque quello di abrogare il precedente limitando l’effetto retroattivo di tale abrogazione.

Quello portato all’attenzione della Corte sarebbe un caso paradigmatico di applicazione di prospective overruling, giacché la Corte di merito aveva già concesso un nuovo termine per la notifica dell’appello incidentale in applicazione del precedente costante orientamento secondo il quale, nel rito del lavoro, ogni eventuale vizio o inesistenza della notifica dell’atto di impugnazione imponeva al giudice di assegnare all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine per provvedere a notificare ricorso e decreto. Tuttavia, come sottolineano i giudici di legittimità, costituisce ostacolo alla irretroattività della nuova regola la circostanza che questa sia intervenuta circa sei mesi prima della sentenza impugnata, per cui il ricorrente ha avuto a disposizione un arco temporale sufficiente ad informarsi, anche mediante l’ausilio delle banche dati giuridiche e segnatamente quella della Suprema Corte, circa l’intervenuto mutamento di indirizzo nella giurisprudenza. Sulla conoscibilità di un revirement giurisprudenziale, nel senso appena descritto, si è già espressa Cass. 3030/2011, che ha escluso un’applicazione di prospective overruling in un caso in cui il mutamento di giurisprudenza era conoscibile già due mesi prima del compimento dell’atto processuale rispetto al quale la parte era incorsa in decadenza.

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