Opposizione all’esecuzione: inapplicabile la sospensione dei termini feriali anche se i motivi riguardano domande accessorie

Redazione 24/10/14
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la sesta sezione civile della Corte di cassazione, che con sentenza n. 22484 depositata il 22 ottobre 2014, ha rigettato il ricorso proposto da una società.

Nella fattispecie, la ricorrente si era opposta all’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini disposta nella causa di opposizione all’esecuzione, sostenendo che il giudizio principale era l’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e la sospensione feriale doveva ritenersi inapplicabile solo alle opposizioni cd. successive, non anche alle opposizioni cd. a precetto, da considerarsi, piuttosto, giudizi ordinari.

La Suprema Corte, invece, con la sentenza in oggetto, ha ribadito che il principio per il quale il giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.

 “Ne consegue – affermano gli Ermellini – che non è qualificabile come domanda riconvenzionale quella proposta dall’opponente quale motivo di opposizione, essendo tale solo quella avanzata dall’opposto, quale convenuto nel giudizio di opposizione, che si caratterizza per la sua completa autonomia rispetto alla domanda avanzata dall’opponente.

Pertanto, la controversia non è più qualificabile come opposizione all’esecuzione, quindi non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell’impugnazione, solo qualora, in sede di opposizione all’esecuzione, il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla domanda proposta in via riconvenzionale dall’opposto, e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia; resta, invece, sottratto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale il giudizio di opposizione all’esecuzione, nel quale il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell’opposizione stessa, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, anche se relativi a domande accessorie quali quelle concernenti le spese o la responsabilità aggravata”.

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