Biancamaria Consales
È, in sintesi, quanto stabilito dalla sesta sezione civile della Corte di cassazione nell’ordinanza n. 11335 del 13 maggio 2013, emessa per la cassazione di un’ordinanza del giudice di pace territorialmente competente. Con tale provvedimento, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso di una donna la quale si era opposta ad un’ordinanza di ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, irrogata dal prefetto, per violazione delle norme del codice della strada.
Nella fattispecie, il giudice di pace, utilizzando un modulo prestampato, aveva rilevato l’inammissibilità del ricorso per mancato deposito di parte della documentazione pertinente, con particolare riferimento al deposito del verbale cui il ricorrente si opponeva. Il ricorso introduttivo, tuttavia, conteneva la specifica indicazione degli atti sui quali il ricorso era fondato, con il puntale richiamo alla documentazione relativa all’ordinanza ingiunzione.
I giudici di Piazza Cavour hanno affermato, accogliendo il ricorso della donna, che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina in’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l’adozione dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all’art. 23, primo comma, della legge 689/1981, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione.
Dunque, il mancato deposito del verbale di contravvenzione unitamente al ricorso non determina l’inammissibilità dello stesso, essendo una mera irregolarità sanabile attraverso la produzione del documento anche in corso di causa.
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