Onorario avvocato: può essere liquidato in base alla valenza economica della causa e non al valore della domanda

Redazione 29/09/14
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la prima sezione civile della Corte di Cassazione, rigettando, con sentenza n. 20302 del 25 settembre 2014, il ricorso proposto da un avvocato avverso il decreto con cui il giudice gli aveva liquidato il compenso per l’attività difensiva svolta.

In particolare, il ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della liquidazione dei compensi, il giudice non avesse tenuto conto del valore della domanda, ma avesse applicato un criterio differente, riferibile alla diversa ipotesi in cui il giudice è chiamato a valutare, in qualità di terzo, la pretesa avanzata dall’avvocato nei confronti del cliente.

La Cassazione ha, tuttavia, ritenuto infondato i motivi posti alla base della censura in quanto hanno affermato che nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di un concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello determinato in base alle norme del codice di rito.

Ciò nel rispetto del generale principio di adeguatezza e proporzionalità degli onorari di avvocato all’opera professionale effettivamente prestata.

“Non merita censura il decreto impugnato – si legge nella sentenza – nella parte in cui, ai fini della liquidazione del compenso spettante al ricorrente, ha ritenuto ingiustificato il richiamo al valore della domanda originariamente proposta nel giudizio promosso, sottolineandone la manifesta sproporzione rispetto all’importo recuperato mediante la transazione stipulata con la controparte, assunto quindi come termine di riferimento per la valutazione degli interessi coinvolti nella controversia. È stato, infatti, precisato che la valutazione dell’importanza della prestazione presuppone l’individuazione della valenza economica della causa, sia essa inferiore o superiore a quella presunta in base alle norme del codice di rito, in modo tale da poter procedere ad un confronto tra entità economiche omogenee, non risultando altrimenti possibile una comparazione tra il dato certo rappresentato dal valore determinato secondo le regole codicistiche e quello incerto costituito dagli interessi in gioco.

Tale criterio di valutazione deve ritenersi particolarmente appropriato in riferimento alla liquidazione degli onorari dovuti all’avvocato per l’attività svolta in un giudizio conclusosi, come nella fattispecie, in una transazione, la quale, implicando reciproche concessioni, esclude la possibilità di individuare una parte vincitrice ed una soccombente, suggerendo, pertanto, il ricorso a parametri più idonei a ricondurre a giustizia concreta la qualificazione del compenso”.

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