Onorario avvocati: appello e non ricorso in cassazione avverso l’ordinanza che decide anche sui presupposti del compenso e non solo sulla determinazione della misura di esso

Redazione 13/06/12
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la terza sezione civile della Suprema Corte di cassazione che, con sentenza n. 9427 dell’11 giugno 2012, pronunciandosi sul ricorso proposto da un legale avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha provveduto sul ricorso da lui proposto in relazione alla liquidazione di diritti ed onorari per prestazioni professionali eseguite in favore di una società.

Gli ermellini hanno ritenuto il ricorso inammissibile, con la motivazione che avverso quel tipo di ordinanza andava proposto, come rimedio di impugnazione, l’appello e non il ricorso per cassazione.

Invero, l’ordinanza aveva espressamente valutato un’eccezione della società in ordine all’intervento di un accordo relativo al compenso in una misura ben diversa da quella prospettata dal legale e, quindi, aveva esaminato una questione relativa alla stessa sussistenza del diritto alla corresponsione del corrispettivo di cui il ricorrente chiedeva la liquidazione.

“In tema di compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile – ha affermato la Corte – il provvedimento con cui il giudice adito, a conclusione di un processo iniziato ai sensi degli artt. 28 e ss. della L. 794/1942, non si limiti a decidere sulla controversia tra l’avvocato ed il cliente circa la determinazione della misura degli onorari, ma pronunci anche sui presupposti del diritto al compenso, relativi all’esistenza ed alla persistenza del rapporto obbligatorio, pur se qualificato come ordinanza, riveste natura sostanziale di sentenza con la conseguenza che esso può essere impugnato con il solo mezzo dell’appello e non invece con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di questioni di merito, la cui cognizione non può essere sottratta al doppio grado di giurisdizione”.

Ne discende che l’ordinanza, avendo natura di sentenza appellabile, doveva essere sottoposta ad appello.

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