Obbligo scolastico: non è sanzionabile penalmente l’inosservanza di esso oltre la scuola media

Redazione 21/05/12
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Biancamaria Consales

A queste conclusioni è giunta la terza sezione penale della Corte di cassazione che, con sentenza n. 18927 del 17 maggio 2012, si è pronunciata sul ricorso proposto da alcuni genitori condannati dal Giudice di pace alla pena dell’ammenda quali colpevoli del reato di cui all’art. 731 c.p. (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori), per avere, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui propri figli, omesso senza giustificato motivo di far loro impartire l’istruzione media superiore obbligatoria.

Gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità.

In particolare essi sostenevano che l’art. 731 c.p., integrato dall’art. 8 della legge 1859 del 1962, punisce i genitori che ingiustificatamente omettano di far impartire ai figli l’istruzione scolastica obbligatoria fino alla scuola media, mentre non è penalmente sanzionata l’inosservanza dell’obbligo di estendere l’istruzione obbligatoria per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classa della scuola elementare o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di condanna emessa dal giudice di pace. “Anche dopo la riforma della scuola del 2003 – hanno affermato i giudici – resta penalmente sanzionata solo l’inadempienza all’obbligo scolastico sino alla licenza della scuola media (o scuola secondaria di primo grado). L’inosservanza di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all’articolo 731 del c.p., in quanto all’estensione dell’obbligo scolastico oltre la scuola media (art. 2, lett. c, legge 28 marzo 2003, n. 53) non è seguita l’introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione. Per cui l’estensione della norma sanzionatoria si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem”.

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