Obbligo di mantenimento: configurabile il reato di inadempimento degli obblighi familiari anche a carico dell’ex coniuge disoccupato e depresso

Redazione 27/06/12
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Anna Costagliola

Si realizzano gli estremi del reato di inadempimento degli obblighi familiari anche a carico dell’ex marito che versi in una situazione di indisponibilità economica con conseguenti ricadute depressive, laddove risulti la totale mancanza di interesse ed il costante mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento, anche in periodi di buona salute psico-fisica.

E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 25177 del 25 giugno scorso, confermando sul punto il decisum della Corte d’appello, la quale aveva riconosciuto come, benché l’obbligato avesse attraversato taluni momenti di crisi esistenziale e di depressione, questi tuttavia non gli avevano impedito di svolgere un’attività lavorativa, sia pure saltuaria, e di instaurare una relazione sentimentale dalla quale sono nati anche due figli. Detta situazione, pertanto, non appariva inconciliabile con le esigenze del figlio beneficiario dell’assegno disposto dal giudice in sede di separazione; viceversa, dalle risultanze processuali risultava un costante e deliberato atteggiamento di disinteresse verso il primo figlio, al quale non era mai stato versato alcun mantenimento, pur in periodi di maggiore serenità economica e psico-fisica.

Rileva la Corte di Cassazione come nella giurisprudenza di legittimità sia consolidato il principio in base al quale è configurabile uno stato di necessità ex art. 54 c.p. dovuto alle condizioni di impossibilità economica dell’obbligato, come tale idoneo a scriminare la condotta dell’agente concretizzatasi nella violazione degli obblighi di assistenza familiare, esclusivamente laddove l’interessato si sia trovato in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto. Ciò implica che la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall’incapacità di adempiere, ogni qualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’agente.

Del principio enunciato gli Ermellini ritengono che la Corte di merito abbia fatto corretta applicazione, rilevando come le emergenze processuali avessero dimostrato il totale disinteresse e il constante inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno in favore del figlio minore anche nei periodi in cui l’obbligato non aveva avuto problemi di salute né aveva dovuto sopportare particolari condizioni di difficoltà economica.

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