Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica – Art. 84

Redazione 29/05/20
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Al via la concessione delle indennità per autonomi, co.co.co. e professionisti iscritti agli albi anche per i mesi di aprile e maggio. Aumento da 600 a 1.000 euro dell’assegno per il mese di maggio per i professionisti iscritti alla Gestione separata che hanno registrato la riduzione di un terzo del fatturato e per i co.co.co. che hanno perso il lavoro, e non sono titolari di NASPI né di pensione.

Si legga anche:

-Decreto rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

-Calcolo del bonus 600 euro per professionisti elargito dal decreto Cura Italia;

-Le indennità in favore dei lavoratori a causa dell’emergenza covid- 19

In particolare il comma 1 conferma i 600 euro per il mese di aprile per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo.

Con i commi 2 e 3 è prevista un’indennità a 1.000 euro per maggio per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, che abbiano subìto la riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Stesso assegno per i titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata.
I commi 4 e 5 prorogano l’indennità di 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori in somministrazione nel settore turistico.
Prevista invece un’indennità pari a 1.000 euro (comma 6) per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. La stessa indennità alle stesse condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Il comma 7 invece stabilisce che ai lavoratori del settore agricolo è erogata per il mese di aprile un’indennità di importo pari a 500 euro.

Il comma 8, poi, riconosce un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a:
• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; • i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a 5.000 e titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

In tutti i casi (commi 9 e 11) i percettori di tutte le indennità elencate nell’articolo non devono essere titolari né di NASPI né di pensione.

Con il comma 10 la stessa indennità di 600 per i mesi di marzo e aprile è prevista per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) e per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Il comma 12 prevede invece l’eventuale integrazione del reddito di cittadinanza, nel caso in cui l’ammontare di questo risulti inferiore alle indennità previste, fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Chi non avesse ancora presentato la domanda dell’indennità per marzo avrà ancora 15 giorni di tempo per farlo (comma 13).

 Indennità per i lavoratori domestici – Art. 85

500 euro al mese per aprile e maggio in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità è riconosciuta a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Per i percettori del Reddito di cittadinanza è prevista l’eventuale integrazione nel caso in cui la somma percepita sia inferiore all’ammontare dell’indennità. Erogazione da parte dell’INPS a domanda da presentare anche tramite CAF o patronato.

 Divieto di cumulo tra indennità – Art. 86

Tutte le indennità previste dal decreto non sono cumulabili tra loro né con il Reddito di ultima istanza. Sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

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