Le indennita’ in favore dei lavoratori a causa dell’emergenza covid- 19

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di Maurizio Villani e Antonella Villani

Indice:

  1. Premessa
  2. Le indennità previste dal decreto Cura Italia (D.L 18/2020)

2.1. Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 decreto Cura Italia)

2.2. Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 decreto Cura Italia)

2.3. Indennità ai lavoratori sportivi (art. 96 decreto Cura Italia)

  1. Le indennità previste dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)

3.1. Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS (art. 84 decreto rilancio)

3.2. Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 decreto Cura Italia – convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – e art. 78 decreto Rilancio)

3.3. Indennità per i lavoratori domestici (art. 85 decreto Rilancio)

3.4. Indennità per i lavoratori sportivi (art. 98 decreto Rilancio)

3.5. Contributo a fondo perduto (art. 25 decreto Rilancio)

  1. Tabelle di riepilogo delle indennità in favore dei lavoratori

4.1. Tabella delle indennità previste dal decreto Cura Italia per il mese di marzo 2020

4.2. Tabella delle indennità previste dal decreto Rilancio per il mese di aprile 2020

4.3. Tabella delle indennità previste dal decreto Rilancio per il mese di maggio 2020

 

Premessa

Tra le misure di sostegno al lavoro e all’economia il Governo ha previsto un’indennità di 600 euro per il sostegno del reddito di alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Detto bonus è stato  introdotto dal decreto Cura Italia (D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) per il mese di marzo 2020, che ha previsto diverse categorie di indennità Covid-19 (indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi; indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO); indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; indennità lavoratori agricoli; indennità lavoratori dello spettacolo; indennità per lavoratori sportivi; indennità a professionisti iscritti alle casse private – per questi ultimi solo se a basso reddito o se abbiano subito riduzione o cessazione della propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus).

Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette a imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

Ulteriori misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state introdotte dal decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) che ha stabilito la prosecuzione automatica del bonus 600 euro per il mese di aprile per chi ne è già stato beneficiario nel mese di marzo, ha esteso il bonus a nuove categorie di lavoratori per i mesi di aprile e maggio (purché siano stati colpiti economicamente) ed ha previsto ulteriori bonus e indennità.

Al fine di comprendere appieno le misure previste dal D.L. Rilancio, occorre preliminarmente analizzare le misure previste dal precedente Decreto Cura Italia e, per quanto di interesse, dal successivo Decreto liquidità.

 

Le indennita’ previste dal decreto cura italia (d.l. 18/2020)

Una prima indennità per il solo mese di marzo 2020 è stata disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia) – recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – che ha previsto una indennità di sostegno per alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, parasubordinati e dipendenti le cui attività sono state colpite dall’emergenza Covid-19. In particolare, dette indennità sono state previste:

  • dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, per lavoratori iscritti ad INPS (il decreto Cura Italia, con i citati articoli, ha introdotto, per il mese di marzo 2020, cinque indennità, c.d. “Indennità COVID-19”, in favore di categorie di lavoratori meglio specificate nel successivo paragrafo 2.1);
  • dall’art. 44 per i professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria;
  • dall’art. 96 per i lavoratori sportivi.

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A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.

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2.1 indennità per gli iscritti al fondo gestione inps (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 decreto cura italia)

Il bonus per gli iscritti al fondo gestione INPS (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. Cura Italia), consiste in un’indennità di sostegno al reddito, previa domanda, erogata dall’INPS, dell’importo di 600 euro per il mese di marzo 2020 che non concorre a formare il reddito imponibile.

I termini e le condizioni per la presentazione della domanda sono chiariti nella circolare INPS del 30 marzo 2020, n. 49 ove sono state fornite altresì precisazioni sui destinatari e i presupposti per accedere a detto indennizzo.

In particolare, detta circolare ha chiarito che le indennità Covid-19 previste per il mese di marzo 2020 sono le seguenti:

  • Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS (Art.27 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

L’indennità prevista dall’articolo 27 del D.L. 18/2020 è rivolta:

ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata Inps. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie;

ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%, non titolari di trattamento pensionistico diretto. La Circolare dell’INPS n. 49 del 30 marzo 2020 ha chiarito che per detti lavoratori, l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) (Art. 28 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

In tali categorie vi rientrano gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità.

Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. La prestazione è riconosciuta a condizione che i lavoratori non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio) e i soci di società di persone o di capitali obbligati a iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago (tanto è stato chiarito dalle Faq pubblicate in data 26 marzo sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze).

  • Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (Art. 29 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il loro ultimo rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020), che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati (si deve trattare esclusivamente di  lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020), la Circolare dell’INPS n. 49 del 30 marzo 2020 ha chiarito che la cessazione deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, in base ai codici statistico-contributivi e ai codici Ateco riportati nella circolare medesima.

La suddetta circolare INPS ha, altresì, chiarito che per detti lavoratori, l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI.

  • Indennità lavoratori agricoli (Art. 30 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

L’indennità spetta:

  • agli operai agricoli a tempo determinato;
  • alle figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).

L’indennità può essere riconosciuta purché i lavoratori abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

 

  • Indennità lavoratori dello spettacolo (Art. 38 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

L’indennità spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS), non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo, da cui deriva nell’anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro. I lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020). La Circolare dell’INPS n. 49 del 30 marzo 2020 ha chiarito che per detti lavoratori, l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI.

Tanto chiarito, la Circolare INPS n. 49/2020 dedica un paragrafo specifico alle incumulabilità e incompatibilità tra le indennità disposte dal D.L. 18/2020 e le altre prestazioni professionali, precisando che dette indennità non sono cumulabili e non possono essere riconosciute ai percettori di Reddito di cittadinanza e che sono incompatibili con le pensioni dirette a carico dell’Ago e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, nonchè con l’Ape sociale e l’assegno ordinario di invalidità.  Di converso, l’indennità è compatibile con l’indennità Dis-Coll per i liberi professionisti e co.co.co. e con la Naspi per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari. Tutte le indennità sono compatibili e cumulabili, invece, con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 2017 – nei limiti di compensi d’importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. Si evidenzia, inoltre, che il decreto Rilancio, con l’art. 75 ha aggiunto all’art. 31 del Decreto cura Italia, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, il comma 1-bis, disponendo che << (…) 1-bis Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.>>. Il nuovo comma, con decorrenza dal 19.05.2020, dunque, ha chiarito che l’indennità Covid-19 è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, mentre rimane confermata l’incumulabilità con la pensione di invalidità.

Ciò posto, si osserva che è competenza dell’INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa i cui risultati devono essere comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Un ampliamento delle categorie dei soggetti beneficiari per il mese di marzo 2020 è stato disposto dal Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020). Il citato decreto interministeriale prevede il riconoscimento di una indennità, non soggetta a imposizione fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, a favore di ulteriori quattro categorie di lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi.

L’indennità, erogata dall’INPS, previa domanda, spetta:

  • ai lavoratori stagionali dipendenti non impiegati nel settore turistico o termale, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno lavorato per almeno 30 giorni in tale arco di tempo;
  • ai lavoratori intermittenti che hanno lavorato almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (sono compresi sia i contratti a tempo determinato che indeterminato, con o senza indennità di disponibilità);
  • ai venditori a domicilio con partita Iva, (articolo 19 del Dlgs 114/1998) il cui reddito 2019 derivante da questa attività sia stato superiore a 5mila euro e iscritti alla gestione separata Inps in via esclusiva al 23 febbraio 2020;
  • ai lavoratori autonomi senza partita Iva e iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS al 23 febbraio 2020 che, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 abbiano avuto contratti di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice civile) con accredito di almeno un contributo previdenziale mensile, ma senza contratto al 23 febbraio scorso.

Si legga anche:”La reperibilità del lavoratore”

2.2. fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 decreto cura italia)

Tra i soggetti beneficiari delle indennità esaminate al paragrafo 2.1., non sono contemplati i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria. Difatti, tali soggetti rientrano nelle disposizioni dell’art. 44 del D.L. 18/2020, che istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, destinato all’erogazione di un’indennità a sostegno dei lavoratori autonomi e professionisti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

In particolare, l’art. 44 cit. disciplina l’erogazione e le condizioni di accesso all’indennità, riconosciuta nella misura di 600 euro per il mese di marzo, in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che sono esclusi quindi dal bonus con pagamento dall’INPS.   Trattandosi di una platea non definita e potenzialmente molto ampia, l’articolo 44 cit. ha rinviato a uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il compito di definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione delle indennità nonché la quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Tali chiarimenti sono intervenuti con il Decreto interministeriale del 28 marzo 2020 – del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – che ha definito i requisiti economici di accesso all’indennità di marzo. In particolare, i beneficiari del reddito di ultima istanza sono stati individuati dal decreto nei professionisti iscritti a un Albo professionale (architetti, commercialisti, ingegneri, consulenti del lavoro, geometri ecc.) e lavoratori autonomi non iscritti all’INPS ma alle rispettive casse private di previdenza obbligatoria quali, ad esempio, Cassa forense; Enpap (ente di previdenza degli psicologi); Inarcassa (ingegneri e architetti); Cassa dottori commercialisti, Enpam (medici); Inpgi2 (giornalisti); Enpav (veterinari), Enpacl (consulenti del lavoro); Cassa ragionieri; Cassa geometri, Epap (attuari, chimici, fisici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali); Eppi (periti industriali); Enpab-(biologi); Enpaia (agricoli);  Enpapi (infermieri), Cassa notariato. In altri termini, si tratta di un’indennità per le professioni ordinistiche con cassa, riconosciuta soltanto a coloro che non risultano iscritti ad altre forme di trattamento pensionistico.

Più nel dettaglio, l’indennizzo è riconosciuto:

  1. ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
  2. ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus.

L’art. 34 del decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) ha, altresì, introdotto l’ulteriore requisito essenziale dell’iscrizione alle rispettive casse privatizzate «in via esclusiva» da parte dei professionisti. Il citato articolo, in vigore dal 9 aprile 2020 al 18 maggio 2020, è stato però abrogato dall’art. 78, comma 3, del decreto Rilancio, con decorrenza dal 19 maggio 2020.

Orbene, in relazione al suddetto punto b), il decreto interministeriale ha chiarito che la cessazione dell’attività presuppone la chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 e che la riduzione o sospensione dell’attività consiste in una comprovata riduzione di almeno il 33 % del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Peraltro, come chiarito dalle Faq pubblicate il 21 aprile 2020 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’indennità è riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020. A riguardo, chiarisce il Ministero, che <<il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto alla richiamata indennità è rappresentato, dunque, dal “reddito complessivo” percepito per l’anno di imposta 2018; tale reddito può non coincidere, pertanto, con il solo reddito derivante dall’esercizio della professione.>>. Conseguentemente, l’indennità può essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione, ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).

In tutti i casi, al momento della domanda del bonus il richiedente non deve essere pensionato e non deve avere un contratto subordinato a tempo indeterminato (eccetto quello per il lavoro intermittente).

Tanto chiarito, si precisa che l’indennità, così come previsto per le altre misure economiche in favore dei lavoratori, non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 né con il reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. Inoltre, il decreto Rilancio, con l’art. 75, ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 31 del decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, disponendo che << (…) 1-bis Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.>>. Il nuovo comma, con decorrenza dal 19.05.2020, dunque, ha chiarito che l’indennità Covid-19 in questione è cumulabile con l’assegno.

Infine, si evidenzia che gli enti di previdenza interessati procedono alla verifica dei requisiti, alla erogazione della indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte, e trasmettono all’Inps l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità in commento, per un controllo sulla duplicazione delle indennità erogate al singolo soggetto.

Si legga anche:”Calcolo del bonus 600 euro per professionisti elargito dal decreto Cura Italia”

2.3. indennità ai lavoratori sportivi (art. 96  decreto cura italia)

Il decreto Cura Italia, tra le misure volte al sostegno del reddito dei lavoratori, ha previsto all’art. 96 un’indennità in favore dei lavoratori sportivi. Il bonus di 600 euro per il mese di marzo 2020 è erogato da Sport e Salute S.p.A., in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917/1986, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.

In particolare, è necessario che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche siano iscritte, alla data di entrata in vigore del D.L. “Cura Italia” nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi siano riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.

Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 aprile 2020, emanato di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande a Sport e Salute ed ha previsto che l’erogazione dell’indennità deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nell’istanza.

L’indennità ai lavoratori sportivi non è cumulabile con le prestazioni e le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 18 del 2020, e non è, altresì, riconosciuta a coloro che, nel mese di marzo 2020, hanno percepito il reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

 

Le indennita’ del decreto rilancio (d.l. 34/2020)

Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) – pubblicato in  GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 e recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”-  rafforza e proroga molti interventi già previsti dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità”, adottando una serie di misure straordinarie e urgenti  in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al  lavoro  e all’economia,  in  materia  di  politiche  sociali   nonchè  misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori  in  connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori, il Decreto Rilancio ha disposto l’introduzione, la riconferma o la modifica di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito.

Come gli artt. 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto Cura Italia, così anche gli artt. 25, 78, 84, 85 e 98 del Decreto Rilancio prevedono una serie di misure a sostegno dell’economia italiana e dei lavoratori danneggiata dall’emergenza COVID-19.

In particolare, dette indennità per i mesi di aprile e maggio sono previste:

  • dall’art. 84, per lavoratori iscritti ad INPS;
  • dall’art. 78, per i professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria;
  • dall’art. 85 per i lavoratori domestici;
  • dall’art. 98 per i lavoratori sportivi;
  • dall’art. 25, per soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA (trattasi di contributo a fondo perduto).

Si precisa fin da subito che l’art. 86 del decreto Rilancio, rubricato “Divieto di cumulo tra indennità” dispone che le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 dello stesso decreto non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del Decreto Cura Italia (D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Tuttavia, il citato articolo precisa che dette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Ne discende, dunque, che le indennità Covid-19 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità, mentre rimane confermata l’incumulabilità con la pensione di invalidità.

 

3.1. indennità per gli iscritti al fondo gestione inps (art. 84 decreto rilancio)

L’art. 84 del decreto Rilancio ha riconfermato il bonus per i mesi di aprile e maggio erogati dall’INPS, per quei soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Sono, tuttavia, state previste delle specificazioni e limitazioni a seconda del mese di erogazione:

  • in riferimento al mese di aprile, è stata prevista un’automatica erogazione dell’indennità di 600 euro per tutti i soggetti già beneficiari nel mese di marzo (in base alle condizioni di cui al paragrafo 2.1 del presente articolo). In riferimento ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 30 D.L. 18/2020, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Indennità lavoratori agricoli), si evidenzia che l’art. 84, co. 7, del decreto Rilancio ha limitato l’erogazione dell’indennità a beneficio di detti lavoratori solo per il mese di aprile (con esclusione dunque del mese maggio) e per il minore importo di 500 euro (a fronte dei 600 euro erogati per il mese di marzo).
  • in riferimento al mese di maggio, l’indennità diviene più cospicua ma a condizioni più stringenti. A riguardo si osserva che:
  • per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), l’indennità per il mese di maggio aumenta a 1.000 euro per chi abbia subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019 (cfr. art. 84, co. 2, D.L. 34/2020):
  • per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020 (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro (cfr. art. 84, co. 3, D.L. 34/2020);
  • sono, invece, esclusi dall’indennità per il mese di maggio i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) di cui all’art. 28 del decreto Cura Italia, individuati quale categoria beneficiaria dell’indennità per il mese di marzo e aprile, ma non anche per l’indennità di maggio ( art. 84, co. 4, D.L. 34/2020 che dispone la riconferma dell’indennità pari a 600 euro solo per il mese di aprile 2020);
  • per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020) l’indennità per il mese di maggio aumenta a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (cfr. art. 84, co. 6, D.L. 34/2020);
  • per i lavoratori dello spettacolo (che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione al 19 maggio 2020) permangono i requisiti richiesti dall’art. 38 Decreto Cura Italia  e dunque che si tratti di lavoratori iscritti al FSPL con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 euro. Non viene modificato l’importo dell’indennità che rimane a 600 euro anche per il mese di maggio. Viene tuttavia ampliata la categoria di soggetti beneficiari dell’indennità, rientrandovi altresì i lavoratori  iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (cfr. art. 84, co. 10 e 11, D.L. 34/2020).

L’art. 84 ha esteso, altresì, l’erogazione dell’indennità di 600 euro per ciascun mese di aprile e maggio a nuove categorie di lavoratori non previste dal decreto Cura Italia ma che, comunque, erano state già individuate dal decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che aveva disposto per detti lavoratori l’erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo (v. paragrafo 2.1. del presente articolo). Si tratta di categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione. Si tratta di:

  1. lavoratori dipendenti stagionali non impiegati nel settore turistico o termale, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno lavorato per almeno 30 giorni in tale arco di tempo;
  2. lavoratori intermittenti che hanno lavorato almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (sono compresi sia i contratti a tempo determinato che indeterminato, con o senza indennità di disponibilità);
  3. lavoratori autonomi, privi di partita Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps alla data del 23 febbraio 2020 che, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 abbiano avuto contratti di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice civile) con accredito di almeno un contributo previdenziale mensile, ma senza contratto in essere alla data 23 febbraio.
  4. venditori a domicilio, con partita Iva (articolo 19 del Dlgs 114/1998), iscritti alla gestione separata Inps in via esclusiva al 23 febbraio 2020, il cui reddito 2019 derivante da questa attività sia stato superiore a 5.000 euro.

E’ competenza dell’INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa i cui risultati devono essere comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non saranno adottati altri provvedimenti concessori.

Infine si evidenzia che l’art. 86 del decreto Rilancio ha previsto un divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 del medesimo decreto Rilancio e l’indennità di cui all’art. 44 del decreto Cura Italia (D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Dette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità, mentre rimane confermata l’incumulabilità con la pensione di invalidità.

 

3.2. fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 decreto cura italia – convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – e art. 78 decreto rilancio)

Il decreto Rilancio 2020, con l’art. 78 ha modificato l’articolo 44 del Decreto Cura Italia recante l’istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19. Si tratta dell’indennità per liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle casse private di previdenza obbligatoria. Il citato articolo ha riconfermato l’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio erogati dalle casse private di previdenza obbligatoria.  Tuttavia, l’articolo in commento definisce nuove condizioni di accesso per il riconoscimento dell’indennità. In particolare, l’art. 78 del decreto Rilancio:

  • al comma 3 abroga l’articolo 34 del D.L. 23/2020 (decreto Liquidità) in base al quale l’indennità poteva essere corrisposta solo ai non pensionati e agli iscritti in via esclusiva a una Cassa (rispetto al bonus di marzo, dunque, è stata eliminata l’obbligatorietà dell’iscrizione esclusiva alla sola Cassa di previdenza alla quale si fa domanda);
  • ma al comma 2 mantiene l’incompatibilità con la pensione (eccetto i trattamenti di invalidità) e introduce l’incompatibilità relativa ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ne discende che, ai fini del riconoscimento dell’indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
    1. titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    2. titolari di pensione.

Alla luce di tali considerazioni e a titolo esemplificativo, dunque, l’indennità spetterà ai professionisti che svolgono attività di insegnamento saltuaria, mentre resteranno esclusi i percettori di una pensione di reversibilità di vecchiaia o anzianità.

Le modalità di attribuzione dell’indennità, le condizioni di accesso e le modalità di presentazione della domanda e dei criteri per la graduatoria devono essere definiti da uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. A tal proposito, si evidenzia che le Casse di previdenza private hanno precisato che l’erogazione del bonus relativo ai mesi di aprile e maggio 2020 per i professionisti iscritti alle Casse di riferimento sarà subordinata all’emanazione di detto decreto attuativo (decreto interministeriale) che assegni il finanziamento alle suddette casse di previdenza private.

Infine, l’art. 86 del decreto Rilancio, rubricato “Divieto di cumulo tra indennità” ha stabilito un divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 del medesimo decreto Rilancio e l’indennità di cui all’art. 44 del decreto Cura Italia (D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Dette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

 

3.3. indennita’ per i lavoratori domestici (art. 85 decreto rilancio)

Il decreto Rilancio all’art. 85 ha introdotto un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici (colf, badanti, assistenti familiari o baby sitter, governanti etc.) che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità è erogata dall’INPS in un’unica soluzione e a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.

L’indennità non spetta:

  • a chi abbia già usufruito delle indennità di cui agli art. 27, 28, 29, 30 e 38 decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • a chi abbia usufruito di una delle indennità previste dall’art. 44 (Fondo per il reddito di ultima istanza) decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • a chi abbia usufruito all’indennità di cui all’art. 84 del decreto Rilancio (che dispone nuove indennità per lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica COVID – 19);
  • ai percettori del Reddito di Emergenza “Rem” di cui all’art. 82 del Decreto Rilancio, nel caso in cui l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’indennità in questione da erogare;
  • ai percettori del reddito di cittadinanza nel caso in cui l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’indennità in questione da erogare. Se il lavoratore appartiene ad un nucleo familiare già percettore di reddito di cittadinanza, il cui ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore rispetto all’indennità, invece del versamento dell’indennità si procederà ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuta in ciascuna mensilità.

Infine, l’art. 86 del decreto Rilancio, rubricato “Divieto di cumulo tra indennità” ha stabilito un divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 del medesimo decreto Rilancio e l’indennità di cui all’art. 44 del Decreto Cura Italia (D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), precisando che dette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

 

3.4. indennita’ per i lavoratori sportivi (art. 98 decreto rilancio)

Il decreto Rilancio all’art. 98, rubricato “Disposizioni in materia di lavoratori sportivi”, ha previsto un’indennità pari a 600 euro per ciascun mese di aprile e maggio 2020, erogato dalla  società Sport e Salute S.p.A. in favore di collaboratori di comitati, federazioni, società, associazioni e enti del settore sportivo.

La norma precisa che l’indennità dei mesi di aprile e maggio viene automaticamente erogata, senza necessità di ulteriore domanda, ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità, ai sensi dell’art. 96 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le modalità di erogazione dell’indennità, ivi compresi le forme di monitoraggio della spesa e del controllo, devono essere indicate attraverso un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020).

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Inoltre, l’art. 86 del decreto Rilancio, rubricato “Divieto di cumulo tra indennità” ha stabilito un divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 del medesimo decreto Rilancio e l’indennità di cui all’art. 44 del Decreto Cura Italia (D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Dette indennità, tra cui quella prevista per i lavoratori sportivi,  sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

 

3.5 contributo a fondo perduto (art. 25 decreto rilancio)

Il decreto Rilancio all’art. 25 ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato dall’Agenzia delle Entrate, in favore degli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, con partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso e a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi; tuttavia, anche in assenza di tale requisito, il contributo è comunque riconosciuto ai soggetti con inizio attività dal 1° gennaio 2019.

Il contributo si calcola applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000euro e fino a un 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a un 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è, comunque, riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione (soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR);
  • ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
  • ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 509/1944 e 103/1966.

Non può non notarsi che per effetto di un complicato intreccio di norme, risultano espressamente esclusi non solo i professionisti iscritti a una Cassa di previdenza privata, ma anche i lavoratori autonomi che hanno già diritto alle indennità (cd. “Bonus 600 euro”) di cui agli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Risultano, quindi, quasi del tutto esclusi i lavoratori autonomi, con la sola eccezione di quelli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti) di cui all’art. 28 del Decreto Cura Italia, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con una evidente e penalizzante esclusione per la restante platea di lavoratori autonomi e tutti i professionisti

Tanto chiarito, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dall’art. 25 cit.. Tale istanza deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come sarà definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che provvederà anche a chiarire ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dell’articolo 25 in commento. L’istanza deve contenere l’autocertificazione di regolarità antimafia da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del D.lgs n. 159/2011 e qualora dai riscontri dovesse emergere la sussistenza di cause ostative, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia sarà punito con la reclusione da due a sei anni e, in caso di avvenuta erogazione del contributo, si applicherà l’art. 322-ter del codice penale (confisca).

L’articolo 25, comma 12,  del D.L. 34/2020 precisa che, qualora l’Agenzia delle Entrate verifichi che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, la stessa recupererà il contributo ottenuto con applicazione delle sanzioni dal 100% al 200% (previste dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997), a cui si aggiungeranno gli interessi. Sono, altresì, applicabili i rilievi penali ai sensi dell’articolo 27, co. 16, del DL n.185/2008  e dell’art. 28 del DL n. 78/2010 nonché, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, si applicherà l’articolo 316-ter del codice penale, rubricato “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità (di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

 

Tabelle di riepilogo delle indennita’ in favore dei lavoratori

Per meri fini esemplificativi si schematizzano di seguito le indennità corrisposte e previste dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio.

 

4.1. Tabella delle indennità previste dal decreto Cura Italia per il mese di marzo  2020

 

MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

MARZO 2020

 

 

           INDENNITÀ PER GLI ISCRITTI AL FONDO GESTIONE INPS

 

Ente che eroga indennità: INPS)

 

 

 

Ø  Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps (Art.27 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

L’indennità pari a 600 euro spetta:

–          ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata Inps. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie;

–          ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%, non titolari di trattamento pensionistico diretto.

 

Ø  Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (Art. 28 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

L’indennità di 600 euro spetta gli artigiani, ai commercianti, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli che sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio) e i soci di società di persone o di capitali obbligati a iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago.

 

Ø  Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (Art. 29 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

L’indennità di 600 euro spetta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il loro ultimo rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020), che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.

 

Ø  Indennità lavoratori agricoli (Art. 30 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

L’indennità di 600 euro spetta agli operai agricoli a tempo determinato e alle figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari). L’indennità può essere riconosciuta purché i lavoratori abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

 

Ø  Indennità lavoratori dello spettacolo (Art. 38 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

L’indennità di 600 euro spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS), non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo, da cui deriva nell’anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.

 

In ultimo, il Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020), per il mese di marzo ha individuato ulteriori quattro categorie di lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, beneficiari dell’indennità di 600 euro:

 

–          stagionali dipendenti non impiegati nel settore turistico o termale, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno lavorato per almeno 30 giorni in tale arco di tempo;

–          intermittenti che hanno lavorato almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (poiché non viene precisato altro, sono compresi sia i contratti a tempo determinato che indeterminato, con o senza indennità di disponibilità);

–          venditori a domicilio con partita Iva, (articolo 19 del Dlgs 114/1998) il cui reddito 2019 derivante da questa attività sia stato superiore a 5.000 euro e iscritti alla gestione separata Inps in via esclusiva al 23 febbraio 2020;

–          autonomi senza partita Iva e iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps al 23 febbraio 2020 che, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 abbiano avuto contratti di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice civile) con accredito di almeno un contributo previdenziale mensile, ma senza contratto al 23 febbraio scorso.

 

N.B. Il decreto Rilancio, con l’art. 75 ha aggiunto all’art. 31 del Decreto cura Italia, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, il comma 1-bis, disponendo che << (…) 1-bis Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.>>. Il nuovo comma, con decorrenza dal 19.05.2020, dunque, ha chiarito che l’indennità Covid-19 è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, mentre rimane confermata l’incumulabilità con la pensione di invalidità.

 

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

(Indennità per liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle casse private di previdenza obbligatoria, art. 44 D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

 

Enti che erogano indennità: Casse di previdenza private

 

L’indennizzo di 600 euro è riconosciuto:

a)      ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;

b)      ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus.

 

N.B. L’art. 34 del Decreto Liquidità (D.L.23/2020) ha introdotto un requisito essenziale ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 cit., prevedendo l’iscrizione alle rispettive casse privatizzate «in via esclusiva» da parte dei professionisti, Il citato articolo, in vigore dal 9 aprile 2020 al 18 maggio 2020, è stato abrogato dal dall’art. 78, comma 3, del Decreto Rilancio, con decorrenza dal 19 maggio 2020.

 

N.B. 1 Il decreto Rilancio, con l’art. 75 ha aggiunto all’art. 31 del decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, il comma 1-bis, disponendo che << (…) 1-bis Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.>>. Il nuovo comma, con decorrenza dal 19 maggio 2020, dunque, ha chiarito che l’indennità Covid-19 è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, mentre rimane confermata l’incumulabilità con la pensione di invalidità.

 

 

 

INDENNITÀ AI LAVORATORI SPORTIVI

(art. 96 D.L. 18/2020, modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 24.04.2020, n. 27)

 

Ente che eroga indennità: Società Sport e Salute SpA (azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia.)

 

L’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 è erogata in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, co. 1, lett m) del d.P.R. n. 917/1986, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.

 

 

 

 

 

 

4.2. Tabella delle indennità previste dal decreto Rilancio per il mese di aprile 2020

 

 

MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

APRILE 2020

 

INDENNITÀ PER GLI ISCRITTI AL FONDO GESTIONE INPS

 

Ente che eroga indennità: INPS

 

 

Ø  Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps (art. 84, co. 1, D.L. 34/2020)

L’indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 viene automaticamente erogata ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità, ai sensi dell’art. 27 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

 

Ø  Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (art. 84, co. 4, D.L. 34/2020)

L’indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 viene automaticamente erogata ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ai sensi dell’art. 28 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

 

Ø  Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 84, co. 5, D.L. 34/2020)

L’indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 viene automaticamente erogata ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ai sensi dell’art. 29 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Inoltre, il decreto Rilancio, prevede che la medesima indennità sia riconosciuta per il mese di aprile 2020 anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.

 

Ø  Indennità lavoratori agricoli (art. 84, co. 7, D.L. 34/2020)

L’indennità di 500 euro per il mese di aprile 2020 (a fronte di 600 euro per il mese di  marzo 2020) viene erogata ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro ai sensi dell’art. 30 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

Ø  Indennità in favore di individuati lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (art. 84, co. 8 e 9, D.L. 34/2020)

E’ riconosciuta una indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 in favore di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19   abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

–          lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo);

–          lavoratori intermittenti (che hanno lavorato almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020);

–          lavoratori autonomi senza partita Iva e iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps al 23 febbraio 2020 che, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 abbiano avuto contratti di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice civile) con accredito di almeno un contributo previdenziale mensile, ma senza contratto al 23 febbraio scorso;

–          venditori a domicilio con partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000).

I soggetti beneficiari dell’indennità non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.

 

Ø  Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 84, co. 10 e 11, D.L. 34/2020)

E’ riconosciuta una indennità  pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 a due tipologie di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo (FPLS):

–          lavoratori iscritti al FPSL aventi i requisiti di cui all’art. 38 decreto Cura Italia (e cioè con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 euro);

–          lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (Novità decreto Rilancio).

Requisito necessario per beneficiare dell’indennità è che tali soggetti non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

 

Ø  Indennità per i lavoratori domestici (art. 85 D.L. 34/2020)

Il decreto Rilancio all’art. 85 prevede un’indennità pari a 500 euro per il mese di aprile 2020 in favore dei lavoratori domestici (colf, badanti, assistenti familiari o baby sitter, governanti etc) che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità è erogata dall’INPS in un’unica soluzione e a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.

 

N.B. L’art. 86 del decreto Rilancio, rubricato “Divieto di cumulo tra indennità” dispone che le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 dello stesso decreto non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Tuttavia, il citato articolo, al comma 2, precisa che dette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

 

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

(Indennità per liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle casse private di previdenza obbligatoria, art. 44 decreto Cura Italia e 78 decreto Rilancio)

 

Enti che erogano indennità: Casse di previdenza private

 

L’indennizzo è riconosciuto:

a)      ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;

b)      ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus.

 

N.B. Il requisito introdotto dall’art. 34 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) che prevedeva per i professionisti l’iscrizione alle casse in via esclusiva, in vigore dal 9 aprile 2020 al 18 maggio 2020, è stato abrogato dall’art. 78, co, 3, del decreto Rilancio, con decorrenza dal 19 maggio 2020.

 

N.B.1 L’art. 86 del decreto Rilancio, rubricato “Divieto di cumulo tra indennità” dispone che le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 dello stesso decreto non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Tuttavia, il citato articolo, al comma 2, precisa che dette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

 

INDENNITÀ AI LAVORATORI SPORTIVI (ART. 98 D.L. 34/2020)

 

Ente che eroga indennità: Società Sport e Salute SpA (azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia.

 

E’ riconosciuta una indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Non è necessario la presentazione di un’ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex art. 96 del decreto Cura Italia.

N.B. L’art. 86 del decreto Rilancio, rubricato “Divieto di cumulo tra indennità” dispone che le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 dello stesso decreto non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del Decreto Cura Italia (D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Tuttavia, il citato articolo, al comma 2, precisa che dette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25 D.L. 34/2020)

 

Ente che corrisponde il contributo: Agenzia delle Entrate

 

Per poter usufruire del contributo a fondo perduto è necessario:

–          che il beneficiante non abbia registrato, nel periodo d’imposta 2019, ricavi o compensi superiori a 5 milioni. I contribuenti che hanno superato tale soglia non hanno, infatti, la possibilità di ottenere nessun contributo a fondo perduto (art.25, co.3, D.L. 34/2020);

–          che il beneficiante abbia avuto, nel mese di aprile 2020, una contrazione del fatturato e dei corrispettivi pari ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi; ciò, di fatto, comporta la necessità di esaminare attentamente le fatture emesse in tali mesi per verificare la corretta competenza dell’operazione, pertanto a rilevare saranno le sole fatture di competenza iva del mese di aprile.

Il contributo si calcola sulla differenza di fatturato (tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019), a cui si applica l’aliquota del 20%, del 15% o del 10%, a seconda che l’ammontare dei ricavi o compensi del periodo 2019 non abbia rispettivamente superato quota 400mila, 1 milione o 5 milioni euro.

 

 

4.3. Tabella delle indennità previste dal decreto Rilancio per il mese di maggio 2020

 

 

MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

MAGGIO  2020

 

INDENNITÀ PER GLI ISCRITTI AL FONDO GESTIONE INPS

 

Ente che eroga indennità: INPS

 

Ø  Indennità liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) (art. 84, co. 2, D.L. 34/2020)

E’ riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019). Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. La procedura per la richiesta del beneficio prevede che l’interessato presenti all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti e che  l’INPS comunichi i dati all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, effettua i controlli sul reddito e ne da riscontro all’INPS stessa.

 

Ø  Indennità ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS (art. 84, co. 3, D.L. 34/2020)

E’ riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020;

 

Ø  Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 84, co. 6, D.L. 34/2020)

E’ riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari ad 1.000 euro:

–          ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;

–          ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e degli stabilimenti termali;

che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020.

 

Ø  Indennità a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che a causa del COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (art. 84, co. 8 e 9, D.L. 34/2020)

E’ riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a 600 euro, a specifici lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19  abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

–          lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo);

–          lavoratori intermittenti (che hanno lavorato almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020);

–          lavoratori autonomi senza partita Iva e iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps al 23 febbraio 2020 che, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 abbiano avuto contratti di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice civile) con accredito di almeno un contributo previdenziale mensile, ma senza contratto al 23 febbraio scorso;

–          venditori a domicilio con partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000).

I soggetti beneficiari dell’indennità non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.

 

Ø  Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 84, co. 10 e 11, D.L. 34/2020)

E’ riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 600 euro a due tipologie di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo (FPLS):

–          lavoratori iscritti al FPSL aventi i requisiti di cui all’art. 38 Decreto Cura Italia e cioè con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 euro);

–          lavoratori  iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (Novità decreto Rilancio).

Requisito necessario per beneficiare dell’indennità è che tali soggetti non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

 

Ø  Indennità per i lavoratori domestici (art. 85 D.L. 34/2020)

E’ riconosciuta un’indennità pari a 500 euro per il mese di maggio in favore dei lavoratori domestici (colf, badanti, assistenti familiari o baby sitter, governanti etc.) che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità è erogata dall’INPS in un’unica soluzione e a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.

 

N.B. L’art. 86 del decreto Rilancio, rubricato “Divieto di cumulo tra indennità” dispone che le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 dello stesso decreto non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del Decreto Cura Italia (D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Tuttavia, il citato articolo, al comma 2, precisa che dette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

(Indennità per liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle casse private di previdenza obbligatoria, art. 44 decreto Cura Italia e 78 decreto Rilancio)

 

Enti che erogano indennità: Casse di previdenza private

 

L’indennizzo è riconosciuto:

a)      ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;

b)      ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus.

 

N.B. Il requisito introdotto dall’art. 34 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) che prevedeva per i professionisti l’iscrizione alle casse in via esclusiva, in vigore dal 9 aprile 2020 al 18 maggio 2020, è stato abrogato dall’art. 78, co, 3, del Decreto Rilancio, con decorrenza dal 19 maggio 2020.

 

N.B.1 L’art. 86 del decreto Rilancio, rubricato “Divieto di cumulo tra indennità” dispone che le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 dello stesso decreto non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del Decreto Cura Italia (D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Tuttavia, il citato articolo precisa che dette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

 

INDENNITÀ AI LAVORATORI SPORTIVI (ART. 98 D.L 34/2020)

 

Ente che eroga indennità: Società Sport e Salute SpA (azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia).

 

E’ riconosciuta una indennità pari a 600 euro per il mese di maggio 2020 ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Non è necessario la presentazione di un’ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex art. 96 del decreto Cura Italia.

 

N.B. L’art. 86 del decreto Rilancio, rubricato “Divieto di cumulo tra indennità” dispone che le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 dello stesso decreto non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del Decreto Cura Italia (D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Tuttavia, il citato articolo precisa che dette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25 D.L 34/2020)

 

Ente che corrisponde il contributo: Agenzia delle Entrate

 

Per poter usufruire del contributo a fondo perduto è necessario:

–          che il beneficiante non abbia registrato, nel periodo d’imposta 2019, ricavi o compensi superiori a 5 milioni. I contribuenti che hanno superato tale soglia non hanno, infatti, la possibilità di ottenere nessun contributo a fondo perduto (art.25, co.3, D.L. 34/2020,);

–          che il beneficiante abbia avuto, nel mese di aprile 2020, una contrazione del fatturato e dei corrispettivi pari ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi; ciò, di fatto, comporta la necessità di esaminare attentamente le fatture emesse in tali mesi per verificare la corretta competenza dell’operazione, pertanto a rilevare saranno le sole fatture di competenza iva del mese di aprile.

Il contributo si calcola sulla differenza di fatturato (tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile  2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019), a cui si applica l’aliquota del 20%, del 15% o del 10%, a seconda che l’ammontare dei ricavi o compensi del periodo 2019 non abbia rispettivamente superato quota 400mila, 1 milione o 5 milioni euro.

 

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