Appalti pubblici: il CCNL diverso non si compensa con il superminimo

Negli appalti pubblici l’equivalenza tra CCNL deve risultare dal contratto collettivo applicato: il superminimo unilaterale non basta a colmare il divario di tutele.

Redazione 25/06/26
Scarica PDF Stampa Allegati

Negli appalti pubblici la scelta del contratto collettivo applicabile non è un dato meramente organizzativo dell’impresa, ma incide direttamente sulla correttezza della gara, sulla tutela dei lavoratori e sulla parità concorrenziale tra operatori economici. Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, è intervenuto su un tema di notevole rilievo applicativo: la verifica di equivalenza delle tutele normative ed economiche tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello diverso applicato dall’aggiudicatario.
La questione nasce nell’ambito di una procedura relativa alla concessione dei servizi di fruizione della spiaggia “La Pelosa”, per gli anni 2025-2027, con possibile rinnovo per il 2028. L’appellante contestava, tra l’altro, la valutazione compiuta dalla stazione appaltante sull’equivalenza del contratto collettivo applicato dall’aggiudicataria. Il punto decisivo riguardava la possibilità di colmare il divario economico tra i due CCNL mediante un impegno unilaterale dell’operatore economico a riconoscere ai lavoratori un superminimo o un’indennità aggiuntiva non assorbibile.
In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato la seconda edizione del Corso di formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL.

Consiglio di Stato -Sez. V- sentenza n. 4935 del 19-06-2026

n.-4935-consiglio-di-stato.pdf 239 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il nodo dell’art. 11 del Codice dei contratti


La decisione ruota attorno all’art. 11 del d.lgs. 36/2023, norma centrale nel nuovo equilibrio tra libertà organizzativa dell’impresa e tutela del lavoro negli appalti pubblici. La disposizione prevede che al personale impiegato nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale pertinente al settore e alla zona di esecuzione della prestazione.
Il Codice non esclude che l’operatore economico possa applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante. Tuttavia, questa facoltà è ammessa solo se il contratto collettivo prescelto garantisce ai dipendenti le stesse tutele normative ed economiche. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante deve quindi acquisire e verificare la dichiarazione di equivalenza.
La ratio è duplice: da un lato, preservare il margine di autonomia dell’imprenditore nella scelta del modello organizzativo; dall’altro, impedire che il confronto concorrenziale si traduca in una riduzione delle garanzie dei lavoratori impiegati nella commessa pubblica. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

VOLUME

Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi

Il volume offre una guida operativa per orientarsi nella gestione dei rapporti di lavoro coinvolti nei processi di esternalizzazione, outsourcing e successione fra imprenditori, con particolare attenzione agli appalti di servizi, al trasferimento d’azienda e alle clausole sociali.Attraverso un’analisi aggiornata della normativa e della giurisprudenza, l’opera affronta i principali profili critici che interessano professionisti, operatori del diritto e imprese: dalla distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita alla responsabilità solidale, fino ai rimedi a tutela dei lavoratori nei cambi d’appalto.  Il libro approfondisce in modo sistematico: i rapporti contrattuali nella successione fra imprenditori;  le tutele dei lavoratori nei processi di esternalizzazione;  il trasferimento d’azienda e il cambio d’appalto;  gli indici di genuinità dell’appalto;  la responsabilità solidale negli appalti;  le conseguenze del trasferimento illegittimo e il tema della “doppia retribuzione”;  le procedure sindacali e le vicende dell’azienda in crisi;  le clausole sociali negli appalti pubblici, nella legislazione regionale e nei contratti collettivi;  i rimedi giurisdizionali in caso di violazione delle clausole sociali;  gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e ordinaria.  Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e interpretative più recenti, tra cui il nuovo art. 29 del D.Lgs. 276/2003, la patente a crediti nei cantieri, il nuovo Codice degli appalti pubblici e gli aggiornamenti in materia di corporate due diligence. Con un taglio interdisciplinare e pratico, il volume consente di individuare correttamente le responsabilità dei soggetti coinvolti, prevenire il contenzioso e gestire con maggiore sicurezza le ricadute lavoristiche degli appalti e delle operazioni di esternalizzazione.Uno strumento indispensabile per affrontare con metodo e consapevolezza una materia in continua evoluzione, nella quale ogni scelta contrattuale può avere rilevanti conseguenze organizzative, economiche e giudiziarie.

 

Claudio Serra | Maggioli Editore 2026

2. Il superminimo non può sostituire il contratto collettivo


Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda il ruolo del superminimo non assorbibile. Secondo il Consiglio di Stato, tale voce retributiva, quando dipende da un impegno unilaterale del datore di lavoro, non può essere utilizzata per dimostrare l’equivalenza tra due contratti collettivi.
Il ragionamento del Collegio è netto: l’art. 11 impone di confrontare le tutele contenute nei contratti collettivi, non quelle eventualmente aggiunte dall’operatore economico attraverso dichiarazioni unilaterali. L’equivalenza deve emergere dal CCNL applicato, perché solo il contratto collettivo è il risultato di un confronto tra parti sociali e offre garanzie verificabili in modo preventivo e stabile.
Diversamente, l’impegno al pagamento di una somma aggiuntiva, anche se formulato in modo apparentemente vincolante nei confronti della stazione appaltante, resta estraneo alla dinamica collettiva. Non coinvolge le organizzazioni sindacali e non assicura, ex ante, lo stesso livello di protezione che deriva da una disciplina contrattuale collettiva.

3. Una tutela contro il dumping contrattuale


La pronuncia assume rilievo anche nella prospettiva del contrasto al dumping contrattuale. Negli appalti pubblici, infatti, il ricorso a un CCNL meno oneroso può incidere sulla formulazione dell’offerta economica, alterando la parità tra concorrenti e comprimendo indirettamente i diritti dei lavoratori.
Il Consiglio di Stato chiarisce che l’equivalenza non richiede una perfetta identità tra i contratti collettivi posti a confronto. Se così fosse, verrebbe meno la stessa possibilità, prevista dal Codice, di applicare un contratto diverso. Tuttavia, le differenze non possono essere neutralizzate attraverso strumenti esterni al CCNL, predisposti unilateralmente dall’impresa.
La verifica deve dunque rimanere ancorata al contenuto del contratto collettivo: minimi retributivi, istituti normativi, trattamento economico complessivo, tutele indirette e garanzie applicabili al personale impiegato nell’appalto.

4. Gli effetti sulla gara e sul contratto


Nel caso esaminato, l’indennità aggiuntiva era stata prevista autonomamente dall’aggiudicataria, senza confronto preventivo con le organizzazioni sindacali. Per il Consiglio di Stato, ciò non rispettava né la lettera dell’art. 11 né la sua funzione protettiva.
Da qui l’illegittimità del giudizio di equivalenza compiuto dalla stazione appaltante e, conseguentemente, l’annullamento dell’aggiudicazione. Il Collegio ha inoltre dichiarato l’inefficacia del contratto, disponendo il subentro dell’appellante, ma solo a partire dal giorno successivo alla chiusura della stagione balneare 2026, in ragione delle esigenze operative connesse alla stagione in corso.

5. Un principio operativo per le stazioni appaltanti


La sentenza offre un’indicazione pratica molto chiara: nella verifica di equivalenza tra CCNL, la stazione appaltante non può limitarsi a considerare promesse retributive aggiuntive dell’operatore economico. Occorre verificare se le tutele equivalenti siano effettivamente contenute nel contratto collettivo applicato.
Il superminimo unilaterale, anche se non assorbibile, non basta. La tutela dei lavoratori negli appalti pubblici deve poggiare su basi collettive, verificabili e non rimesse alla sola iniziativa datoriale.

Formazione per professionisti


Corso di formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL
Il percorso offre ai professionisti del settore una visione chiara, concreta e aggiornata sugli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, sugli strumenti ispettivi dell’INL e sulle dinamiche di responsabilità negli appalti privati e pubblici. L’obiettivo è costruire una competenza solida, aggiornata e spendibile tanto nell’attività di consulenza quanto nelle strategie difensive in occasione di accessi ispettivi.
Il ciclo si conclude con un quadro ragionato delle principali novità in vigore dal 1° gennaio 2026 ad oggi.
Obiettivi del corso
• Comprendere come si costruisce una valutazione dei rischi efficace e tempestiva e quali responsabilità possono emergere in caso di omissioni o carenze documentali
• Conoscere l’approccio ispettivo e guidare i propri assistiti nella predisposizione di audit interni coerenti con il metodo INL
• Acquisire una visione chiara delle complesse dinamiche proprie della sicurezza negli appalti, su come valutare la filiera e qualificare correttamente i soggetti sotto il profilo prevenzionistico
• Affrontare la vigilanza in materia di contratti pubblici sotto il profilo degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• I partecipanti saranno preparati ad affrontare le trasformazioni tecnologiche e organizzative che hanno influenzato il sistema prevenzionistico dal 2026 in avanti
>>>Per info ed iscrizioni<<<

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento