Pedagogisti ed educatori extra UE, la Consulta cancella il requisito di reciprocità

Con la sentenza n. 119/2026 la Corte costituzionale elimina il requisito di reciprocità per l’iscrizione agli albi di pedagogisti ed educatori extra UE regolarmente soggiornanti.

Redazione 06/07/26
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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 119 del 2026, depositata il 3 luglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024, nella parte in cui subordinava l’iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, per i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia, alla sussistenza della condizione di reciprocità.
La decisione incide su un settore professionale di recente ordinamento, nel quale la legge n. 55 del 2024 ha istituito l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e i relativi albi. Per la Consulta, il legislatore può certamente regolare l’accesso alle professioni, ma non può introdurre requisiti irragionevoli e sproporzionati rispetto al diritto al lavoro, soprattutto quando riguardano soggetti già regolarmente soggiornanti e titolati a lavorare in Italia.

Corte costituzionale – sentenza n. 119 del 2026, dep. il 3-07-2026

Indice

1. Un requisito nuovo per professioni appena ordinate


Prima della legge n. 55 del 2024, le professioni di pedagogista ed educatore professionale socio-pedagogico erano disciplinate dalla legge n. 205 del 2017, che richiedeva il possesso dei titoli di studio previsti, senza introdurre condizioni legate alla cittadinanza. Con la riforma del 2024, invece, l’iscrizione all’albo è diventata necessaria per l’esercizio della professione e, tra i requisiti, è stata inserita la cittadinanza italiana, europea o di uno Stato rispetto al quale vige la condizione di reciprocità.
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Milano, giudice del lavoro, nell’ambito di un’azione civile antidiscriminatoria promossa da CGIL Lombardia, ASGI APS, APN e Associazione NAGA contro il Ministero della Giustizia. Al centro del giudizio vi era la richiesta, rivolta ai candidati extra UE, di dichiarare nei moduli di iscrizione la sussistenza della reciprocità.

2. Diritto al lavoro e accesso agli albi


Il cuore della sentenza è nel rapporto tra ordinamenti professionali e diritto al lavoro. La Corte ribadisce che l’articolo 4 della Costituzione tutela non solo l’aspirazione ad avere un lavoro, ma anche la libertà di scegliere l’attività lavorativa e il modo di esercitarla. Quando l’iscrizione a un albo diventa condizione necessaria per lavorare, il requisito di accesso incide direttamente su questa libertà.
Per questo, ogni limite deve essere sottoposto a un controllo di ragionevolezza e proporzionalità. La Corte non esclude in astratto la legittimità della condizione di reciprocità per l’accesso a una professione, ma chiarisce che essa deve essere coerente con la finalità perseguita e non può comprimere in modo eccessivo il diritto al lavoro.

3. La reciprocità non è idonea allo scopo dichiarato


Secondo l’Avvocatura dello Stato, il requisito contestato avrebbe avuto una funzione politico-diplomatica: tutelare i professionisti italiani all’estero e spingere gli Stati terzi ad aprire i propri mercati. La Corte riconosce che si tratta di una finalità astrattamente legittima, ma ritiene che la misura non sia adeguata nel caso concreto.
Il settore pedagogico ed educativo è infatti ancora giovane e caratterizzato, anche a livello comparato, da discipline frammentate e non uniformi. In molti ordinamenti le stesse attività possono essere denominate diversamente o richiedere abilitazioni non perfettamente sovrapponibili. La mancanza di reciprocità, quindi, potrebbe dipendere non da una discriminazione verso i cittadini italiani, ma dalla diversa struttura normativa del Paese estero.
In questa prospettiva, il requisito finisce per colpire il singolo lavoratore extra UE per ragioni che non riguardano la sua formazione, la sua competenza o la sua idoneità professionale.

4. Un ostacolo sproporzionato per chi è già autorizzato a lavorare


La Consulta valorizza anche la posizione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di un permesso che consente lo svolgimento di attività lavorativa. Rispetto agli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione, questi soggetti si trovano in una posizione equiparabile a quella dei cittadini italiani ed europei, almeno quanto alla tutela del diritto al lavoro.
La previsione censurata, invece, imponeva un ostacolo ulteriore e non collegato ai requisiti professionali. Il cittadino extra UE, pur avendo studiato, conseguito il titolo e maturato competenze, avrebbe potuto essere escluso dall’albo solo perché il suo Stato di provenienza non garantiva una condizione di reciprocità.
La Corte sottolinea anche il rischio di un pregiudizio per interessi pubblici nazionali: l’Italia potrebbe perdere competenze già presenti sul territorio, talvolta formate proprio nel sistema universitario italiano.

5. Il peso dell’autocertificazione e il rischio penale


Uno degli aspetti più concreti della decisione riguarda l’onere imposto al lavoratore. La norma obbligava il candidato extra UE ad attestare, tramite autocertificazione, la sussistenza della condizione di reciprocità nel proprio Paese di origine.
Per la Corte, si tratta di un onere sproporzionato rispetto alle capacità conoscitive del singolo. Accertare la disciplina straniera di una professione, specie in un settore frammentato e non uniformemente regolato, può essere estremamente complesso. A ciò si aggiunge il possibile rilievo penale di una dichiarazione non veritiera, che rende il requisito ancora più gravoso.

6. Una decisione importante anche sul piano processuale


La sentenza presenta interesse anche per il processo antidiscriminatorio. La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità secondo cui la questione sarebbe stata prematura, perché non vi erano ancora dinieghi di iscrizione. Per i giudici costituzionali, la lesione era già attuale: il requisito era stato inserito nei moduli di domanda e imponeva già ai candidati extra UE una dichiarazione discriminatoria.
Inoltre, la Corte conferma che l’azione antidiscriminatoria può diventare il veicolo per sollevare una questione di legittimità costituzionale quando la condotta della pubblica amministrazione deriva direttamente da una norma primaria. Se la PA è vincolata dalla legge, il giudice ordinario non può rimuovere da solo l’effetto discriminatorio: deve passare dal giudizio costituzionale.

7. Cosa cambia dopo la sentenza


La declaratoria è mirata. Non viene travolta l’istituzione degli albi, né l’intero sistema dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Cade solo la parte della norma che richiedeva ai cittadini extra UE regolarmente soggiornanti, e già in possesso di un titolo che li abiliti al lavoro, l’ulteriore requisito della reciprocità.
La sentenza n. 119 del 2026 assume così rilievo oltre il caso specifico. Essa ribadisce che gli ordini professionali possono selezionare l’accesso sulla base di competenza, titoli e deontologia, ma non possono trasformare una logica di rapporti tra Stati in un ostacolo individuale irragionevole all’esercizio del lavoro.

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