Notifiche: irrilevante, ai fini probatori, la dichiarazione dell’agente per provarne la tempestività… indispensabile la ricevuta postale

Redazione 17/09/13
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Biancamaria Consales

È la decisione della sesta sezione civile che, con ordinanza n. 21042 del 13 settembre, ha accolto il ricorso di un uomo che aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Ministero dell’interno.

Nella fattispecie l’ordinanza ingiunzione era stata notificata in relazione ad un verbale di accertamento per la violazione dell’art. 142/8 del Codice della Strada. L’appello del Ministero suddetto veniva accolto dal Tribunale.

Il ricorso in cassazione del ricorrente avverso la sentenza del Tribunale si basava essenzialmente sul fatto che il giudice del gravame non aveva tenuto conto dell’eccezione di tardività della notifica del verbale di accertamento della violazione commessa, avvenuta a mezzo posta oltre i 150 giorni, nonché omessa motivazione sulla medesima circostanza. Dunque il ricorrente sosteneva la falsa applicazione e la violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 201 del Codice della Strada.

“L’art. 201 C.d.S. dispone che qualora la violazione alle norme relative alla circolazione – hanno ribadito gli Ermellini – non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi della violazione, deve essere notificato entro centocinquanta giorni (oggi novanta giorni) dall’accertamento al trasgressore. In tema di notificazione delle contestazioni delle infrazioni alle norme del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 201 di quest’ultimo, è sufficiente che entro il termine di legge (150 giorni dal fatto) sia tentata la notificazione nei confronti del destinatario risultante dai registri, dovendosi assumere il momento della conoscenza del mancato perfezionamento della notificazione quale elemento che impone la necessità di svolgere ulteriori accertamenti anche in ordine all’identificazione dell’effettivo trasgressore, al quale la violazione può essere contestata nel termine pieno di 150 giorni.

Alla luce di tale orientamento si rileva – continuano i giudici di Piazza Cavour – che il tenore di detti atti è nel senso che, stante la tempestività dell’eccezione di tardività, formulata dal ricorrente, l’agente ha solo dichiarato di aver notificato a mezzo del servizio postale il verbale di accertamento al ricorrente, atto di cui però non è stata fornita alcuna prova.

In altri termini, la dichiarazione del notificante doveva essere corroborata dall’allegazione di ricevute postali, in difetto delle quali la successiva notifica del verbale doveva ritenersi eseguita oltre il termine di 150 giorni”.

In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello perché accerti la tempestività o meno della notifica del verbale di contestazione.

Redazione

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