Notai: rischia la sanzione disciplinare il professionista che redige troppi atti se non riesce a dimostrare di aver avuto il tempo di leggerli tutti

Redazione 28/12/11
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Con sentenza n. 28023 del 21 dicembre 2011, la Cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso l’applicabilità di sanzioni disciplinari nei confronti di un notaio accusato di una eccessiva «frettolosità» nella redazione e lettura degli atti (120 in un mese).

Ad avviso dei giudici di merito, ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare, sarebbe stata necessaria la prova specifica della frettolosità della redazione, mentre nella fattispecie in oggetto era mancata qualsivoglia dimostrazione che la lettura degli atti fosse stata frettolosa e inadeguata; tesi, questa, non condivisa dai giudici della Cassazione, che hanno posto a carico del professionista l’onere della prova suddetta, chiamandolo a dimostrare che i 120 atti fatti in un mese e, per di più, in luoghi diversi, erano stati tutti letti.

Osserva preliminarmente la Corte come l’attività del notaio deve mirare ad indagare la volontà delle parti, curando sotto la propria direzione e la propria responsabilità la compilazione integrale dell’atto, cui è strettamente connessa la lettura, atteso che è in questa fase, contrassegnata dalla contemporanea presenza delle parti, che emerge il riscontro finale della corretta individuazione della detta volontà e della sua adeguata trasposizione nel testo scritto.

L’attività del notaio, pertanto, è caratterizzata dalla personalità e dalla qualità della prestazione nelle varie fasi in cui si articola, non necessariamente tutte contestuali, ma funzionalmente collegate, che trovano la loro sintesi nella lettura dell’atto, che deve essere effettuata personalmente dal notaio.

Alla luce degli enunciati principi, gli Ermellini sottolineano come la frettolosità sia da considerare assolutamente «incompatibile con l’attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente allorquando il tempo dedicato alla formazione dell’atto non sia sufficiente neppure alla lettura integrale dell’atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni». Sebbene la normativa vigente non imponga una contestualità o una sequenzialità diretta tra le fasi di indagine della volontà delle parti, di redazione dell’atto e di lettura dello stesso, tuttavia la sequenza dei tempi deve essere tale da consentire la personale e completa esecuzione di tutte le operazioni da parte del notaio. Né il supporto organizzativo dello studio notarile, per quanto efficiente, può valere ad esentare il professionista dai suoi doveri, non delegabili, di diligenza e accuratezza della prestazione.

Nel caso in oggetto, la Corte, nell’accogliere il ricorso proposto, sottolinea come l’ingente numero di atti redatti, anche per gli orari di sottoscrizione, in relazione peraltro ai diversi luoghi in cui sono stati stipulati, appare di difficile compatibilità con il principio della personalità e della qualità della prestazione, risultando sintomatico di una frettolosa ed inadeguata indagine della volontà delle parti e di una frettolosa lettura degli atti.

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