Non va risarcito il danno da “perdita di tempo libero” all’avvocato costretto ad un superlavoro per la sistematica disorganizzazione degli uffici giudiziari

Redazione 06/12/12
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21725 del 4 dicembre 2012, pronunciandosi sul ricorso proposto da un legale avverso il Ministero della giustizia per il riconoscimento dei danni derivati dai continui disservizi degli uffici di cancelleria, da cui era scaturito un “superlavoro” per l’avvocato ricorrente.

Nella fattispecie, il legale istante aveva fondato la richiesta di risarcimento danni, sul fatto che a causa del sistematico cattivo funzionamento degli uffici dell’amministrazione giudiziaria, dovuto sostanzialmente a carenze organizzative, era stato costretto a lavorare in condizioni di estremo disagio, impiegando un’incalcolabile quantità di tempo, anche nei giorni festivi, per lo svolgimento di adempimenti che altri avrebbero dovuto compiere qualora vi fosse stato un normale funzionamento degli uffici.

Il legale aveva, poi, osservato che tale disorganizzazione del sistema giudiziario, cui era conseguito un aumento spropositato del proprio impegno lavorativo, generava un danno ingiusto e, pertanto risarcibile, in quanto i diritti della persona, costituzionalmente garantiti, ricevono una tutela diretta. “Il tempo libero, necessario per il recupero delle energie fisiche e psichiche – aveva ribadito l’istante – è divenuto oggettivamente un problema determinando una situazione in cui una persona vive solo per lavorare. Una simile lesione non potrà mai essere recuperata in sé, per cui è necessario che vi si faccia fronte con il risarcimento del danno anche in via equitativa”.

La Corte di Cassazione, condividendo quanto già sostenuto nei precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto infondato il ricorso. A motivazione della decisione, oltre al presupposto che i costi sostenuti dall’avvocato nello svolgimento del mandato professionale sono a carico del cliente, il fatto che l’asserito danno derivante dalla perdita del tempo libero, è di natura non patrimoniale e come tale, dunque, non risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del codice civile.

“Essendo l’avvocato un libero professionista – ha sostenuto la Suprema Corte – può scegliere e decidere l’entità dei propri impegni, determinando, così, il giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero. Gli esborsi sostenuti, anche in termini di sacrificio del tempio libero, potranno essere posti, entro i limiti consentiti dalle tabelle professionali, a carico dei clienti che abbiano chiesto di avvalersi della propria professionalità. Non è possibile, inoltre, quantificare in modo preciso il numero di ore che un avvocato è costretto ad impiegare nello svolgimento di attività che potrebbero essergli risparmiate in presenza di un sistema più efficiente”.

“Infine – hanno ribadito gli Ermellini –, il tempo libero non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona, tutelato a livello costituzionale e sovranazionale: infatti, il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l’impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il proprio tempo libero da lavoro e da ogni occupazione. Trattandosi, quindi, di un diritto immaginario, esso non può essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale. Lo stesso dicasi per le altre voci di danno che il ricorrente richiama: danno da “perdita di tempo”, danno da “mancanza di tempo ricreativo dell’organismo e della psiche umana”, danno da “forzata rinuncia agli spazi temporali della propria esistenza”. Si tratta, infatti, analogamente al diritto al riposo, di elementi che, pur rappresentando elevati valori della vita spirituale, non assurgono al livello di possibile fonte di un danno risarcibile”.

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