Non sussiste concorso apparente fra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici e l’occultamento di documenti contabili

Redazione 05/04/12
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Lilla Laperuta

In materia di reati fiscali è possibile il concorso fra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici e quello di  occultamento o distruzione di documenti contabili, in quanto si esclude il concorso apparente di norme. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sent. 3 aprile 2012, n. 1245.

Perché possa configurarsi un concorso apparente di norme, è utile premettere, è necessario che vi sia una stessa situazione di fatto, cui corrisponda una convergenza delle singole norme, ciascuna delle quali, apparentemente, la regola, e ciò perché la situazione di fatto, negli stessi suoi dati, è capace di integrare gli estremi di più fattispecie legali. Per dirimere il conflitto tra due o più norme astrattamente applicabili, si invoca il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., in virtù del quale quando più leggi penali o disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

I giudici di Piazza Cavour hanno poi specificato, in altra sede, che l’espressione “stessa materia” è da riferirsi alla stessa fattispecie astratta, ovvero il fatto tipico di reato nel quale si realizza l’ipotesi di reato (cfr. sent. 19-27 aprile 2007, n. 16568). Pertanto, il principio di specialità è invocabile, quando un illecito comprende in sé un altro, presentando inoltre dei requisiti aggiuntivi, un elemento di specializzazione. Ebbene, tra le due fattispecie in esame non sussiste per il Collegio di legittimità, alcuna relazione di genere a specie: la condotta di occultamento o distruzione non può integrare il mezzo fraudolento, l’artificio, cui fa riferimento l’art. 3 D.Lgs. 74/2000, ben potendo il soggetto agente limitarsi a distruggere o ad occultare i documenti contabili senza che detta condotta possa dirsi strumentale alla falsa dichiarazione, che potrebbe anche mancare.

Di qui la conclusione: il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici può concorrere con il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, in quanto va escluso il concorso apparente di norme tra la fattispecie di cui all’art. 3 D.Lgs. 74/2000 e quella di cui all’art. 10 previsto nel medesimo decreto, non sussistendo tra le stesse quei rapporto di genere a specie che solo può legittimare l’applicazione dell’art. 15 c.p.

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