Non spettano i contributi previdenziali al consulente che non è soggetto ad orario di ufficio

Redazione 18/01/12
Scarica PDF Stampa

Biancamaria Consales

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 248 del 12 gennaio 2012. Il consulente che collabora in una associazione professionale senza vincolo di orario non può essere inquadrato come lavoratore subordinato e non ha diritto, pertanto, al pagamento dei contributi anche nel caso sia soggetto al potere direttivo e di coordinamento del dominus, titolare dello studio.

Dunque, è stato respinto il ricorso proposto dall’Inps e dalla consulente fiscale che chiedevano il riconoscimento del lavoro come subordinato, ai fini della configurazione del debito contributivo: le subordinazione appariva alla ricorrente evidente, stante il continuo e costante assoggettamento al potere direttivo esercitato dal titolare dello studio, fortemente in contrasto con l’avanzata ipotesi di associazione professionale sostenuta, invece, dal commercialista titolare.

Dato determinante per il rigetto del ricorso è stata la mancata soggezione all’orario di ufficio: “il controverso rapporto lavorativo – sostengono i giudici – non ha natura subordinata, essendo emerso dalle risultanze istruttorie che la consulente non era sottoposta a vincoli di orario, non doveva giustificare eventuali assenze, aveva clienti propri che riceveva presso lo studio ed aveva, inoltre, intrapreso anche un’altra attività con la propria sorella”. L’insieme di questi elementi portano ad escludere la subordinazione.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento