Non spetta al datore risarcire l’infortunio del dipendente cagionato dal fatto del terzo

Redazione 20/05/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 12089 del 17 maggio 2013 la Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, che era stato aggredito mentre prestava il servizio di guardia giurata.

Ad avviso dei giudici di legittimità, se a causare il danno biologico lamentato dal ricorrente risulta essere stato il fatto illecito commesso da un terzo, che costituisce un evento imprevedibile, e l’infortunato non riesce a dimostrare la sussistenza di una colpa del datore di lavoro in merito, costui non può essere individuato come responsabile.

Infatti, la norma invocata dal lavoratore, ossia l’articolo 2087 del codice civile, che configura la responsabilità oggettiva dell’imprenditore e lo obbliga ad adottare tutte le misure a tutela del dipendente, in questo caso non può trovare applicazione.

Per le modalità dell’aggressione subìta dalla guardia giurata non è, infatti, possibile alcuna colpa del datore: l’uomo, vittima di un pestaggio durante una manifestazione politica, si era salvato proprio grazie alla radio installata nell’auto ottenendo l’intervento dei carabinieri.

Ed anche se nei giorni precedenti all’aggressione già si erano verificati episodi simili, ossia aggressioni nel corso della manifestazione politica nel parco cittadino, circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto indurre il datore a predisporre ulteriori misure, tuttavia l’episodio occorso, ad avviso della Suprema Corte, non sarebbe comunque stato prevedibile.

Anche in caso di rapina in banca, proseguono i giudici di legittimità, ad esempio, la responsabilità dell’istituto doveva scattare solo se, di fronte a denunce ripetute, il datore non provvedeva ad installare adeguate misure di sicurezza.

Ma nel caso di specie quelle a disposizione della guardia giurata sono state ritenute adeguate: l’ambito di applicazione dell’art. 2087 non può ricomprendere ogni tipo di danno verificatosi al lavoratore in servizio.

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