Non può stare in giudizio personalmente dinanzi alle giurisdizioni superiori il praticante avvocato: difetta del necessario ius postulandi

Redazione 14/03/12
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Biancamaria Consales

Così hanno disposto le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 3852 del 12 marzo 2012, pronunciata nei confronti di un praticante avvocato rivoltosi agli ermellini per impugnare la sanzione disciplinare della sospensione, per otto mesi, dell’esercizio dell’attività professionale, disposta dapprima dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di appartenenza e poi confermata dal Consiglio nazionale forense.

In particolare la sanzione era stata inflitta in relazione alle seguenti incolpazioni: a) esercizio della difesa penale in sede non rientrante nella sua abilitazione; b) partecipazione alle udienze con nomina di sostituto processuale che recava firma falsificata del dominus; c) riscossione di un compenso professionale sottacendo alla propria assistita di non avere idonea abilitazione per la sua difesa.

La Suprema Corte, seguendo un consolidato orientamento, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso sottoscritto personalmente dal praticante avvocato, in quanto questi, essendo iscritto in uno specifico registro e non in un albo, non può compiere tutte le attività consentite all’avvocato e in particolare non è abilitato al ricorso per cassazione in sede disciplinare.

Precedenti pronunce hanno, altresì, dichiarato inammissibile il ricorso, proposto personalmente dal praticante con il quale si censura il provvedimento, emesso dal Consiglio dell’ordine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell’interruzione ultrasemestrale della pratica; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all’albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello ius postulandi (ossia della facoltà di proporre domande in giudizio per il proprio patrocinato) indispensabile per stare in giudizio di persona.

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