Non è obbligatoria la custodia cautelare in carcere per i piccoli spacciatori

Redazione 28/06/12
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A deciderlo è la sentenza n. 25234 del 26 giugno 2012 con cui la Cassazione, conformandosi alla sentenza n. 231/2011 della Corte costituzionale, ha stabilito che l’indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può ottenere anche misure alternative al carcere.

Ciò, in considerazione del fatto che la Consulta aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui prevedeva l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Infatti, sostiene la Corte, il reato de qua (l’articolo 74 del D.P.R. 309/1990) si contesta anche ai piccoli spacciatori, non essendo necessaria l’esistenza di un’organizzazione complessa e ramificata per integrare l’associazione finalizzata allo spaccio, che ben può essere realizzata con mezzi poco più che rudimentali. Quindi, avvisano i giudici, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere non opera se sussistono elementi che militano in senso contrario, in grado, cioè, di soddisfare le esigenze cautelari in maniera alternativa alla detenzione.

Nel caso di specie risultava che le esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte anche attraverso gli arresti domiciliari in comunità terapeutica: perciò la Cassazione ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere: la parola passa al giudice del rinvio.

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