Non è obbligato a comparire in udienza chi sconta i postumi di un infarto: sì al legittimo impedimento

Redazione 29/03/12
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Le precarie condizioni di salute, secondo quanto è stato affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 11678 del 27 marzo 2012, fungono da legittimo impedimento, per l’imputato, a comparire in udienza.

In tali casi si applica l’art. 420 ter del codice di procedura penale che prevede il rinvio ad altra udienza.

Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un uomo che era stato vittima di un infarto ed era inoltre cardiopatico cronico: costui si trovava ricoverato in una clinica, ma il certificato rilasciato dal servizio di medicina legale dell’Asl, che attestava una insufficienza respiratoria post infartuale, non ipotizzava tuttavia una incompatibilità, almeno in via astratta, fra le condizioni generali di salute dell’imputato ed una sua eventuale presenza nelle aule di giustizia.

Perciò i giudici di merito avevano ritenuto che fosse onere del malato procurarsi un mezzo di trasporto per essere presente in tribunale e poi essere riaccompagnato presso la casa di cura.

I magistrati tuttavia, ad avviso della Cassazione, non hanno valutato che la cardiopatia dell’imputato obbliga ad una vita di riposo, lontana da forme di stress fisico-emozionale.

Il fatto che l’uomo sia comunque trasportabile in aula non esclude di per sé il legittimo impedimento a comparire, continuano gli ermellini: all’imputato deve anzitutto essere garantito l’esercizio del diritto di difesa, da poter essere esercitato in condizioni di piena lucidità mentale.

Se le condizioni di salute dell’imputato potrebbero peggiorare in seguito ad una sua partecipazione al dibattimento, allora senz’altro deve essergli garantito un rinvio.

Redazione

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