Non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare se la condotta illecita concerne comportamenti contrari al “minimo etico”

Redazione 03/06/13
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Lilla Laperuta

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione codicistica. È sufficiente che siano osservate le garanzie previste dall’art. 7, commi secondo e terzo, dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970). Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, sentenza 29 maggio 2013, n. 13414. Ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali, come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro, sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all’interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta. Il principio vale sia per le sanzioni espulsive che per quelle conservative.

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