Non è necessaria l’elezione di domicilio per il legale al fuori dalla propria circoscrizione: è sufficiente l’indicazione della Posta Elettronica certificata

Redazione 21/06/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 le Sezioni Unite della Cassazione hanno fornito una interpretazione nuova dell’articolo 82 dell’ordinamento forense, approvato con R.D. n. 37 del 1934.

Il quadro normativo è cambiato e necessita di una interpretazione adeguatrice, avvisano i giudici, soprattutto in seguito all’intervenuto obbligo per tutti gli avvocati di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, previsto dal D.L. 193/2010, convertito con la legge 24/2010.

La decisione è intervenuta all’esito di un giudizio pendente in grado di appello con un avvocato iscritto a un Consiglio dell’Ordine diverso da quello in cui ricadeva la sede della corte territoriale, ma appartenente allo stesso distretto.

Il legale in questi casi ha l’obbligo di eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria oppure, in caso di mancato spostamento, di considerare come domicilio quello della cancelleria dell’autorità giudiziaria stessa.

Ma l’intervenuta novella legislativa ha previsto che le notifiche possono essere eseguite a mezzo posta elettronica certificata anche attraverso estrazione di copia automatica del documento cartaceo.

Il quadro normativo ha subìto ulteriori cambiamenti a seguito della legge di stabilità, che ha modificato alcune disposizioni degli articoli del codice di procedura civile, ed alla luce della disciplina attuale il difensore ha l’obbligo di indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto), il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al proprio Ordine presso cui è iscritto.

Proprio per queste modifiche le Sezioni Unite hanno specificato che l’avvocato che presta assistenza al di fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato non ha l’obbligo di eleggere domicilio, essendo sufficiente l’indirizzo di Pec, che, tra le altre cose, rispetto alla notifica in cancelleria è più veloce e offre maggiori garanzie all’avvocato destinatario.

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