Nessuna archiviazione della notizia di reato se il g.i.p. non motiva sulla inammissibilità dell’opposizione a decreto

Redazione 12/02/14
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Lucia Nacciarone

Ad avviso della Corte di legittimità, quando la parte offesa si oppone alla archiviazione, l’organo di controllo delle indagini deve verificare il suo diritto al contraddittorio. E, in caso di mancato accoglimento della richiesta di supplemento di investigazioni, motivarne adeguatamente.

Così, nella sentenza n. 6094 del 7 febbraio 2014, gli ermellini hanno condiviso le ragioni a fondamento del ricorso di una srl contro l’ordinanza di rigetto dell’opposizione alla archiviazione, dalla stessa presentata nei confronti di alcuni indagati.

Il g.i.p aveva disposto che il procedimento fosse archiviato e, quindi, l’inammissibilità della opposizione, in quanto fondata sulla richiesta di indagini suppletive non pertinenti e riguardanti fatti già conosciuti.

Tale conclusione è lesiva del diritto al contraddittorio della parte offesa, e la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione violativa delle condizioni di legge, in quanto, per salvaguardare appunto l’esigenza del contraddittorio, il g.i.p. di norma dovrebbe provvedere a fissare l’udienza camerale per la decisione del contraddittorio, tra l’indagato e la parte lesa, su richiesta del p.m.

In due soli casi è lecito respingere le richieste della parte offesa, vale a dire quando non sia stata presentata tempestiva opposizione o quando la parte offesa non abbia ottemperato all’onere, imposto a pena d’inammissibilità, di indicare i temi dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

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