Nel reato di bancarotta fraudolenta l’amministratore di fatto ha le stesse responsabilità dell’amministratore di diritto

Redazione 07/11/11
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A deciderlo è stata una recente sentenza della Cassazione (n. 39593 del 3 novembre 2011) che ha respinto il ricorso di un amministratore di fatto di una società, già condannato nei primi due gradi di giudizio per bancarotta fraudolenta, in seguito al fallimento di una s.r.l.

La ricostruzione dei fatti risale ad un’ispezione effettuata dalla Guardia di Finanza durante la quale le scritture contabili della società furono esibite solo in parte, in modo da occultare la grave situazione dello stato passivo.

I giudici hanno ravvisato nel comportamento dell’amministratore di fatto della società il dolo specifico, consistente nella volontà di ostacolare gli accertamenti della Finanza, impedendo di avere una quadro della situazione economica della società rispondente al vero.

La Cassazione ha operato, nella sentenza, una equiparazione fra amministratore di diritto e amministratore di fatto, rispondendo quest’ultimo delle condotte antigiuridiche dell’azienda analogamente all’amministratore di diritto.

L’equiparazione è possibile, si sofferma la Suprema Corte, alla luce del disposto di cui all’articolo 2639 del codice civile, ai sensi del quale l’amministratore di fatto è gravato dall’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto e, dunque, assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti addebitabili a questi, quando ricorrano anche le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo.

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