Nel caso di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, la misura del risarcimento comprende anche il danno curriculare

Redazione 16/01/13
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Lilla Laperuta

L’intervenuta stipulazione di un contratto di appalto non costituisce circostanza preclusiva all’esercizio del potere di annullamento di ufficio; pertanto, è ben possibile l’esercizio di potere di autotutela sugli atti di gara, nonostante la (eventuale) adozione di un atto di aggiudicazione provvisoria ed anche in presenza di contratto stipulato. Lo evidenzia il Consiglio di Stato, IV sezione, sentenza 14 gennaio 2013 n. 156.

Il Collegio, poi, rileva che, secondo un orientamento affermato in giurisprudenza, il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale da parte della P.A. a seguito della mancata stipula dal contratto, debba intendersi limitato:

a) al rimborso dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative svolte in vista della conclusione del contratto (danno emergente);

b) al ristoro della perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte (lucro cessante), con esclusione del mancato guadagno che sarebbe stato realizzato con la stipulazione e l’esecuzione del contratto

A tali voci, ritiene il Collegio che possa essere aggiunto il cd. “danno curriculare”, cioè quel danno consistente nell’impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico pari al valore dell’appalto non eseguito.

Ciò nei casi in cui la responsabilità precontrattuale della P.A. non si configura con riferimento ad una interruzione delle trattative, che determina la mancata stipula del contratto, intervenuta in un generico momento delle stesse, bensì laddove si era già addivenuti alla sicura individuazione del contraente, a maggior ragione se per il tramite dell’aggiudicazione definitiva ed in presenza di un contenuto contrattuale già compiutamente definito, per il tramite del bando di gara e dell’offerta aggiudicataria.

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