Messaggio offensivo pubblicato nella propria bacheca facebook: diffamazione aggravata? Commento a Cassazione 2443172015

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Il caso: il Giudice di pace di Roma, chiamato a giudicare una fattispecie diffamatoria, dichiarava la sua incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all’art. 595 c.p., co. 3, precisando che, quella al suo esame integrava fattispecie aggravata ai sensi del terzo comma della norma incriminatrice.
Il Tribunale di Roma, non ritenendo configurabile l’aggravante, declinava anch’esso la propria competenza a giudicare della fattispecie dedotta in favore del Giudice di pace di Roma e rimetteva pertanto gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.

Il 595 c.p. prevede il reato di diffamazione che sussiste allorché taluno, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione. Con la predetta locuzione si intende il senso della dignità personale nell’opinione degli altri, ovvero, la stima diffusa nell’ambiente sociale in cui il soggetto vive.                      Il co.3 prevede una aggravante che si realizza qualora l’offesa sia recata con il mezzo stampa.

Secondo la Suprema Corte “il reato tipizzato al terzo comma dell’art. 595 c.p. quale ipotesi aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa.” Nello specifico il termine mezzo stampa può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi mezzo di pubblicità a tutela dell’integrità morale della persona offesa.

La pubblicazione di un messaggio diffamatorio nella propria bacheca di facebook ha la potenziale  capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e di essere condiviso in continui gruppi composti da innumerevoli aderenti che condividono scopi, idee al fine di una costante socializzazione.

La condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell’art. 595 c.p.

Ai fini di risolvere il conflitto negativo di competenza, la Corte  sulla base del convincimento che prevede la competenza del giudice superiore ogniqualvolta vi sia incertezza sul titolo di reato, rimetteva gli atti al tribunale di Roma.

Dott. La Corte Giuseppe

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