Mediazione creditizia, la Cassazione precisa i contorni dell’istituto giuridico

Redazione 28/10/13
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Lilla Laperuta

Non costituisce mediazione creditizia la consulenza del professionista finalizzata ad ottenere fondi pubblici; tale attività, piuttosto, è da parificarsi a quella del prestatore d’opera, del mandatario o del nuncius. Integra, invece gli estremi dell’attività di mediazione creditizia la consulenza che sia finalizzata alla messa in contatto delle parti e, dunque, la consulenza il cui scopo sia quello di reperire un partner contrattuale ovvero di appianare divergenze con un partner in disaccordo.

È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24118 del 24 ottobre.

Si richiama al riguardo un insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e nella dottrina, secondo cui «la messa in contatto» delle parti costituisce l’elemento tipico della mediazione, nel senso che, senza l’opera e l’intervento del mediatore, l’affare fra le stesse non si sarebbe concluso. L’attività del mediatore dunque deve essere causa determinante della conclusione dell’affare, in virtù della sua opera di reperimento o di avvicinamento fra le parti.

Di qui l’affermazione del seguente principio di diritto: «L’attività di attività di mera assistenza e consulenza finalizzata alla preparazione ed alla presentazione di una domanda rivolta alla concessione di finanziamenti pubblici, da presentare ad un organo già determinato direttamente dalla legge, non costituisce mediazione tipica né atipica, ma va qualificata come prestazione dì opera professionale».

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