Matrimoni: la dichiarazione di riconciliazione fa cessare gli effetti della separazione anche se in seguito si cambia idea

Redazione 27/01/12
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Lucia Nacciarone

E di conseguenza la domanda di divorzio deve essere respinta.

A deciderlo è stata una sentenza della Cassazione (n. 334 del 12 gennaio 2012) che ha confermato la decisione dei giudici di merito di far decadere la separazione in conseguenza alla dichiarazione di riconciliazione rilasciata al tribunale dalla coppia.

Era avvenuto infatti che nel corso dell’udienza presidenziale le parti avevano dichiarato di aver ripristinato la loro convivenza materiale e spirituale, dichiarazione, questa, sufficiente a far cessare gli effetti della separazione, ai sensi dell’articolo 157 del codice civile; ad essa, tuttavia, non aveva fatto seguito l’effettiva ripresa della convivenza, in quanto uno dei coniugi aveva mutato parere.

Ad avviso dei giudici della Cassazione, la dichiarazione espressa ex art. 157 c.c., è da sola sufficiente ad eliminare gli effetti della separazione intrapresa, e pertanto la valutazione effettuata dai giudici di merito è stata ritenuta valida, oltre che conforme alla precedente giurisprudenza intervenuta sul tema.

La riconciliazione dei coniugi avviene infatti attraverso la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali oppure con un’espressa dichiarazione in tal senso; pertanto quest’ultima ha efficacia riconciliativa autonoma rispetto al comportamento delle parti.

Ed infatti anche se ad essa non faccia seguito l’effettiva ripresa della convivenza per motivi di forza maggiore o per il successivo pentimento di uno dei coniugi o perfino per uno specifico loro accordo in proposito, vi è la cessazione degli effetti della separazione.

Redazione

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