Mancata corresponsione del mantenimento: il coniuge inadempiente deve risarcire i danni

Redazione 10/10/14
Scarica PDF Stampa

Così la Cassazione conferma l’obbligo a carico del ricorrente, condannandolo, con la sentenza n. 41827 del 7 ottobre 2014, a corrispondere una somma a titolo di risarcimento.

Nel giudizio l’uomo è risultato responsabile penalmente ex art. 12 sexies della legge 898/1970, e pertanto tenuto a reintegrare il pregiudizio subìto dalla ex moglie che per anni ha dovuto gravarsi delle spese di mantenimento della figlia non autosufficiente, in parte integrate dalle erogazioni di istituti di pubblica assistenza.

La prima obiezione mossa dalla difesa consisterebbe nel fatto che a costituirsi parte civile è la donna e non direttamente la figlia, titolare del diritto al mantenimento. Ma, sul punto, la Corte ha confermato le statuizioni dei giudici di merito, secondo le quali il risarcimento va deliberato nei confronti della madre della beneficiaria. Infatti, anche se costei ha saputo fronteggiare l’emergenza economica, evitando che ridondasse direttamente sulla figlia affidata alle sue cure, comunque non implica che la stessa avesse i mezzi, avendo anzi patito il danno patrimoniale, cui si è aggiunta la sofferenza implicata nel disinteresse riscontrato, da parte del ricorrente circa le sorti e la qualità di vita della ex coniuge e dei figli.

Conclude, infine, la Corte, così demolendo le ragioni della difesa: «non si vede in che modo la maggiore o minore facilità con la quale la madre della ragazza aveva potuto fronteggiare la situazione deliberatamente creata dall’ex marito potrebbe incidere sul credito che nasceva dall’inadempimento e sul danno pertinente».

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento