Mancata conservazione del contratto preliminare, per la Cassazione è reato di occultamento

Redazione 19/01/12
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Lilla Laperuta

Nel settore immobiliare Il contratto preliminare di compravendita costituisce documento di cui è obbligatoria la conservazione. Risponde dunque del reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili l’agente immobiliare che occulta o distrugge contratti preliminari, impedendo di fatto all’Amministrazione finanziaria la riscossione delle imposte sulle provvigioni. Il principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1377 depositata il 17 gennaio.

Nella specie, la condotta incriminata è quella declinata dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o in parte, non solo le “scritture contabili” ma anche “i documenti” di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.

Nella previsione de qua, ad avviso della Suprema Corte, è sottesa la ratio di assicurare, attraverso l’esame della documentazione contabile, un adeguato controllo delle attività imprenditoriali ai fini fiscali, come emerge dal testuale riferimento alla “ricostruzione dei redditi o del volume d’affari” che l’occultamento o la distruzione dei documenti va a inibire. A ciò si aggiunga che l’art. 2214, co. 2, codice civile impone la tenuta anche delle scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e che nella prassi corrente si prevede il versamento, da parte dell’acquirente, di una caparra della quale viene data quietanza con la sottoscrizione dell’atto, tanto da poter definire il contratto quale pezza d’appoggio documentale dell’operazione di riscossione della quale deve essere curala la custodia. Secondo la ricostruzione interpretativa operata dal giudice di legittimità il riferimento alle scritture richieste dalla “natura dell’impresa” è da considerarsi esteso anche alla tipologia dell’attività svolta. Quindi, con particolare riferimento alla figura dell’agente immobiliare, è pacifico che la conclusione dell’affare e il conseguente diritto alla provvigione coincidano con la conclusione del contratto preliminare e non del rogito notarile; con la conseguenza che, sotto il profilo fiscale, quanto corrisposto da coloro che hanno concluso l’affare rappresenta, per essi, natura di costo deducibile e, per l’agente immobiliare, di ricavo imponibile.

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