Maltrattamenti in famiglia: non si applica l’aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali

Redazione 25/05/11
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Con le sentenza n. 19700 depositata il 19 maggio 2011 la Cassazione si è pronunciata in ordine alla compatibilità dell’aggravante della connessione teleologica con i reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

I giudici di merito avevano condannato un uomo per i suddetti reati, applicando l’aggravante in esame, e il ricorrente aveva proposto ricorso fondandolo su due ordini di motivi: in primis assumendo l’erronea applicazione dell’art. 572 c.p.(maltrattamenti in famiglia), in quanto le aggressioni compiute in danno della moglie non costituivano espressione di un comportamento abituale e perdurante nel tempo; in secondo luogo, con il ricorso si riteneva la erronea applicazione dell’art. 582 c.p. (lesioni personali lievissime) perché assorbito in quello dei maltrattamenti e perché vi era stata, rispetto ad esso, la remissione di querela.

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso condividendo il ragionamento dei giudici di merito, i quali ravvisavano la fattispecie de quo in relazione a comportamenti, da parte dell’uomo, durati all’incirca un anno e caratterizzati da frequenza, sistematicità ed abitualità, tali da non poter rappresentare una mera conflittualità fra coniugi in via di separazione.

Con riferimento al secondo motivo i giudici di legittimità condividono che i reati di percosse, minacce e ingiurie vengano assorbiti dal reato di maltrattamenti in famiglia tutte le volte in cui siano conseguenza non voluta dell’azione, configurandosi invece il concorso di reati laddove l’agente abbia avuto intenzione non solo di maltrattare, ma anche di ledere l’integrità fisica del soggetto.

La Cassazione conferma quindi il reato di lesioni personali lievi in quanto volontarie, viceversa esclude l’aggravante del nesso teleologico (consistente nel fine di commettere il reato di maltrattamenti da parte dell’uomo in danno della moglie), negando la sussistenza di qualsivoglia rapporto di strumentalità fra le due fattispecie. Ad avviso del giudici di legittimità « (…) se è vero che le lesioni furono poste in essere come atti costitutivi del delitto di maltrattamenti, è evidente che non sussiste il preteso rapporto di strumentalità con i maltrattamenti medesimi, dal momento che esse stesse già realizzavano il reato. La configurabilità dell’aggravante del nesso teleologico, infatti, esige separatezza tra le azioni costitutive dei due distinti reati avvinti dal nesso teleologico, l’uno commesso al fine di eseguire l’altro.

Se la lesione di per sé è maltrattamento, logica vuole che non possa essere configurata come entità distinta dai maltrattamenti, attuata per commettere i maltrattamenti medesimi».

Esclusa dunque l’aggravante, la Corte ha dichiarato estinto il reato di lesioni personali per remissione di querela, e ridotto conseguentemente la pena inflitta. (Lucia Nacciarone)

Redazione

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