Lo studio professionale è legittimato ad agire in giudizio per ottenere il pagamento dal cliente insolvente

Redazione 18/02/14
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Lucia Nacciarone

 

Ad avviso dei giudici di legittimità l’associazione è da considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, titolare anche dei rapporti inerenti ogni singolo socio.

Perciò, può essere individuata come soggetto legittimato ad agire in giudizio nei confronti del debitore a patto che emerga come i suoi membri siano d’accordo nell’attribuire all’associazione professionale la titolarità dei diritti che scaturiscono dall’attività svolta da ogni singolo aderente.

Con la sentenza n. 3420 del 14 febbraio 2014 la terza sezione civile della Cassazione ha accolto quindi il ricorso degli architetti che agivano per ottenere il compenso per l’incarico svolto presso un condominio consistente nella redazione delle tabelle millesimali.

Sbagliano, secondo gli ermellini, i giudici del merito a escludere la legittimazione attiva dei singoli professionisti sul rilievo che costoro possono si dividere le spese e gestire insieme i proventi della loro attività ma la circostanza non vale comunque a trasferire all’associazione la titolarità del rapporto di prestazione d’opera, e, dunque, non determina la perdita della legittimazione attiva dei singoli professionisti che ne fanno parte; osserva, quindi, la Cassazione, che la legge riconosce la possibilità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

Nel caso di specie, inoltre, i componenti dello studio di erano costituiti in giudizio di primo grado facendo valere le deduzioni e le conclusioni dell’associazione professionale; comportamento, questo, che vale a dimostrare l’accordo tra i professionisti componenti l’associazione nel senso di ritenere lo studio professionale titolare dei rapporti inerenti ogni singolo socio.

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