Una nuova convivenza non comporta di per sé la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole. Lo hanno deciso le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 32198 pubblicata il 5 novembre (e qui allegata). La scelta di avviare un nuovo percorso di vita, però, non è irrilevante: come conseguenza, l’ex coniuge non può più pretendere la componente assistenziale dell’assegno, ma ha diritto alla liquidazione della componente compensativa che verrà quantificata tenendo conto di diversi parametri. Fra questi, come spiega la Corte in una nota, la durata del matrimonio “purché provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare” oppure “del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio”.

La Corte chiarisce che: “come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone”.

In un settore della società di così veloce evoluzione e di così profonda incidenza sui diritti e sulla vita delle persone sarebbe stato auspicabile, ed è stato più volte invocato in dottrina, un intervento del legislatore per attualizzare e rendere maggiormente satisfattiva degli interessi coinvolti la disciplina normativa relativa alle ricadute patrimoniali della crisi coniugale. In questa situazione, scrivono i giudici, si è lasciato alla giurisprudenza il difficile compito della interpretazione della normativa esistente”.

La questione era già stata rimessa alle Sezioni Unite: “Nuova richiesta di intervento delle Sezioni Unite in materia di assegno divorzile: la nuova convivenza ne determina l’estinzione automatica?”

Il principio di diritto

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

– Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

– A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto altresì della durata del matrimonio.