Assegno di mantenimento in seguito a separazione e assegno divorzile in seguito a divorzio

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Gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione sono diventati sempre più restrittivi.

Perché si possa ricevere il mantenimento non è più sufficiente dimostrare che ci sia una differenza di reddito.

La differenza tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio

L’assegno di mantenimento è il sostegno economico riconosciuto in seguito alla separazione e viene sostituito dall’assegno divorzile che si inserisce a partire dal divorzio e che resta attivo per l’intero periodo successivo, salvo i casi di revoca.

La Suprema Corte di Cassazione, salvo qualche isolato orientamento, aveva sinora stabilito che l’assegno di divorzio presentasse caratteri più rigidi rispetto all’assegno di mantenimento.

L’assegno di mantenimento viene dato quando la coppia si separa, rappresenta una specie di ammortizzatore riconosciuto al coniuge che ha il reddito più basso e che si trova senza il sostegno economico costituito dal contributo del suo ex.

L’assegno di mantenimento ha il compito di garantire lo stesso tenore di vita del quale si godeva durante il matrimonio e viene dato in modo automatico, senza che ci siano molte limitazioni o verifiche sui motivi che hanno portato il coniuge con il reddito più basso in una condizione di inferiorità economica.

L’assegno di mantenimento non può essere un vitalizio per sempre.

A questo proposito la Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto che, con il divorzio, le cose devono cambiare.

Il divorzio rompe in modo definitivo qualsiasi legame tra marito e moglie.

Se è vero che il marito deve garantire un sostegno alla moglie in seguito alla separazione, è anche vero che la stessa, dove sia possibile, deve pensare al suo futuro.

L’assegno di divorzio da un lato non è più rivolto a garantire lo stesso tenore di vita che si aveva durante il matrimonio, garantisce l’autosufficienza economica, mentre dall’altro lato, viene riconosciuto se il coniuge richiedente è incapace di mantenersi da se non per colpa sua.

Questo presupposto si verifica valutando una serie di circostanze come, ad esempio, le condizioni di salute o di età per lavorare, oppure non essere riusciti a trovare un’occupazione nonostante un’assidua ricerca.

La Suprema Corte di recente ha affermato che non si deve cercare per forza il lavoro delle proprie ambizioni, vale a dire, quello che corrisponde al proprio livello di formazione.

L’obbligo di rendersi indipendente dal marito potrebbe imporre di fare anche un lavoro domestico come quello di badante o collaboratrice domestica.

In che modo è cambiato l’assegno di mantenimento

La Cassazione sta estendendo le condizioni richieste per l’assegno divorzile anche all’assegno di mantenimento, stabilendo che il coniuge che lo richiede per potere vantare il diritto di ottenere il sostegno economico, deve dimostrare di non essere in grado di lavorare, circostanza da escludere se si è giovani oppure si ha una laurea che consente di lavorare.

Una recente ordinanza dei Supremi Giudici (Cass. ord. n. 5932/2021) si può definire emblematica.

Ha negato l’assegno di mantenimento, quello dovuto in seguito alla separazione, a una donna con una laurea in farmacia che avrebbe potuto essere impiegata come banconista.

Non ha importanza se si tratta di cedere a un modello di vita agiato per fare la dipendente.

Di conseguenza, prima di riconoscere l’assegno di mantenimento, si deve procedere alla valutazione della “meritevolezza” del richiedente, prendendo in considerazione anche le eventuali proposte di lavoro ricevute dall’ex moglie, qualsiasi esse siano.

L’assegno di mantenimento quando gli ex coniugi hanno lo stesso reddito

Le considerazioni fatte sinora consentono di spiegare in modo più agevole quando spetta l’assegno di mantenimento all’ex moglie.

Se i coniugi hanno lo stesso stipendio oppure possono fare affidamento su un reddito che si possa definire uguale, considerando le eventuali fonti come, ad esempio, i canoni di locazione che provengono da immobili concessi in affitto, rendite mobiliari e investimenti, l’assegno di mantenimento non è dovuto a nessuno dei due, anche se uno dei coniugi avesse subito l’addebito della separazione.

Questo perché l’addebito non è una sanzione che implica un risarcimento, determina esclusivamente la perdita del diritto al mantenimento e dei diritti ereditari.

Non è richiesta l’identità di reddito.

Questo significa che se i due coniugi hanno uno stipendio simile, ad esempio, il marito può contare su una busta paga di 1500 euro e la moglie su una di 1.200 euro, il Tribunale non riconoscerà a nessuno dei due l’assegno di mantenimento.

Si prendono in considerazione anche i redditi in nero, che potrebbero essere ricostruiti attraverso le indagini della polizia finanziaria oppure attraverso il tenore di vita del quale si è goduto durante il  matrimonio.

L’assegno di mantenimento quando la moglie ha un lavoro ma uno stipendio più basso

Se tra i due coniugi si ha una differenza di stipendio sostanziale, il giudice può riconoscere l’assegno di mantenimento all’ex moglie che dimostri di avere fatto il possibile per rendersi autonoma, anche chiedendo un’estensione del suo lavoro a tempo parziale in lavoro a tempo pieno.

Se la moglie è una lavoratrice autonoma, le possibilità per ottenere il mantenimento saranno inferiori a causa della possibilità di incrementare liberamente il proprio reddito con un aumento dell’impegno di lavoro.

Le condizioni necessarie per ottenere il mantenimento

L’assegno di divorzio e l’assegno di mantenimento spettano esclusivamente a condizione che siano presenti il rilevante squilibrio economico tra i coniugi e l’assenza di colpa da parte del richiedente.

L’assenza di colpa, che lo stesso richiedente deve dimostrare, consiste nell’incapacità di procurarsi un reddito sufficiente al proprio sostentamento.

Una simile incolpevolezza può consistere, ad esempio, in un’età superiore ai 45 anni, in una condizione di salute precaria che riduce la capacità lavorativa, in una situazione difficile del mercato del lavoro, che può essere provata dimostrando di avere inviato il proprio curriculum vitae, di avere richiesto dei colloqui di lavoro, di avere partecipato a bandi e concorsi pubblici, di essersi iscritti ai centri per l’impiego.

Se il marito dovesse riuscire a dimostrare che la moglie ha rifiutato le offerte di lavoro oppure non si è impegnata per cercare un’occupazione, potrebbe ottenere la revoca del mantenimento in precedenza accordato.

La questione si pone in modo esclusivo quando tra marito e moglie c’è una disparità economica a favore dell’uomo.

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