La comunione legale dei beni, in che cosa consiste e quando può finire

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La comunione legale dei beni si applica sui rapporti matrimoniali per i quali i coniugi non hanno scelto in modo diverso, attuando la separazione dei beni.

Esistono due forme di comunione dei beni: la comunione legale e la comunione ordinaria, che non comprende interamente i beni dei coniugi ma alcuni, mentre gli altri rientrano nella separazione dei beni.

La comunione legale non comporta partecipazione di estranei e neanche di quote. Marito e moglie sono titolari dei beni e dei diritti in comunione. Ognuno dei coniugi dispone, anche senza il consenso dell’altro dei beni, senza potere cedere una parte di essi a terzi.

Ad esempio

Ci sono due coniugi che vivono in comunione legale dei beni ma che, per determinati motivi decidono di scegliere la comunione ordinaria attraverso la separazione dei beni. Questo è possibile ma non accade in automatico, ci vuole un determinato passaggio dopo il pronunciamento in merito della Cassazione.

I beni che rientrano nella comunione legale ci restano anche quando i coniugi decidono di comune accordo di passare al regime di separazione dei beni.

In passato, prima che la Corte di Cassazione si pronunciasse in merito, se i coniugi si trovavano in regime di comunione legale e adottavano la separazione dei beni, quello che era stato acquisito durante il matrimonio veniva sottoposto alla disciplina della comunione ordinaria. Ne costituiscono esempio le quote di comproprietà che spettano ai coniugi in comunione legale sui beni che rientrano in questo regime.

Nella comunione legale non ci sono delle quote e non è possibile alienare una parte del bene, o si aliena per intero o l’ alienazione diventa nulla su domanda dell’altro coniuge. Attraverso la separazione dei beni, la comunione legale sarebbe diventata comunione ordinaria e, ogni coniuge poteva disporre della sua quota di appartenenza dei beni anche se l’altro non era d’accordo.

In seguito alla pronuncia in merito della Corte di Cassazione, la separazione dei beni non trasforma automaticamente il regime di comunione legale in quello di comunione ordinaria. Lo sostiene la Suprema Corte, perché il nostro ordinamento prevede questo principio. I beni che si acquistano durante un regime patrimoniale restano sottoposti a quelle regole anche se il regime dovesse cambiare.

Non essendo più possibile fare in automatico il passaggio dal regime di comunione legale a quello di comunione ordinaria attraverso la separazione dei beni, i coniugi si dovrebbero mettere d’accordo per togliere i beni sottoposti a comunione legale da questo regime.

In un passaggio della sentenza gli Ermellini sostengono  che le regole della comunione legale senza quote restano sino a quando la comunione stessa viene sciolta per le cause delle quali all’articolo 191 del codice civile, secondo il quale questo avviene per:

  • la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
  • l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • la separazione personale;
  • la separazione giudiziale dei beni;
  • il mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
  • il fallimento di uno dei coniugi.

La presenza di uno di questi motivi basta per ritenere sciolta la comunione dei beni. La sentenza continuando, dice che quelle regole restano sino allo scioglimento nel momento, quando i beni cadono in comunione ordinaria e ogni coniuge che mantenga il potere di disporre della sua quota la può alienare liberamente e in modo autonomo.

Uno dei motivi di scioglimento della comunione dei beni è il mutamento convenzionale del regime patrimoniale, come la separazione dei beni.

La Cassazione, da una parte stabilisce con la sua sentenza che i beni oggetto di comunione legale restano in questo regime anche se si adotta la separazione dei beni, a meno che si adotti la scelta rafforzata menzionata in precedenza. La stessa sentenza dice che i beni restano in comunione sino allo scioglimento del regime per uno dei motivi elencati dall’articolo 191 del codice civile, tra i quali c’è anche la modifica del regime patrimoniale.

Questo fa presagire una sorta di contraddizione.

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