Licenziamento, illegittimo se si indicano assenze che non possono essere conteggiate

Redazione 19/05/16
Scarica PDF Stampa

Errore grave nel documento allegato alla lettera di licenziamento. L’azienda ha indicato anche assenze che non potevano essere conteggiate. La lavoratrice ha salvato, così, il proprio posto di lavoro. Non accettabile, infatti, l’inclusione di giornate non incluse originariamente.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 10252 depositata il 18 maggio 2016.

Il caso

L’azienda prima «indica le assenze» della lavoratrice nella «lettera di licenziamento», poi conteggia il periodo in cui la dipendente ha «usufruito di aspettativa non retributiva»;  provando a rimediare all’errore l’azienda include «anche assenze pregresse».

I giudici sia di primo che di secondo grado hanno affermato che la società non ha «l’obbligo di indicare nella lettera di recesso le assenze nello specifico», ma una volta che ha contestato le assenze, non sono ammessi errori.

Non è possibile, quindi, «considerare anche le assenze non indicate nel prospetto, dedotte solo in giudizio e diverse da quelle che il datore di lavoro aveva ritenuto fondamento della risoluzione del contratto».

La decisione degli Ermellini

Per la Suprema Corte, in caso di «licenziamento per superamento del periodo di comporto», «il datore di lavoro, ove abbia contestato al lavoratore il superamento del periodo di comporto prolungato con ricaduta, non può poi modificare l’addebito, invocando il superamento di un diverso e minore periodo di comporto, legato all’ipotesi di comporto breve».

Tanto in applicazione della «regola» fondamentale che fissa «l’immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento».

Di conseguenza, «il datore di lavoro non ha l’onere di specificare dettagliatamente le giornate di assenza del dipendente», ma se lo fa, non può poi «riferirsi, solo in giudizio, ad un periodo che non ha preso in alcuna considerazione nel momento in cui ha ritenuto di disporre» l’allontanamento della dipendente.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento