Licenziamento illegittimo se la lavoratrice neo mamma è assente ingiustificata

Redazione 03/10/11
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È quanto stabilito nella sentenza della Corte di cassazione, depositata il 29 settembre 2011, chiamata a pronunciarsi su di un licenziamento ritenuto illegittimo. Nella fattispecie la ditta, presso cui lavorava la neo mamma, aveva prospettato ai giudici un caso di violazione/falsa applicazione dell’art. 54, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 151/2001, con riferimento alla colpa grave della lavoratrice madre (dovuta all’assenza ingiustificata) quale giusta causa del licenziamento.

In sostanza, al termine del periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre/puerpera, la stessa aveva inviato al datore di lavoro, con tre giorni di ritardo, la documentazione afferente la richiesta di congedo parentale. Dunque, l’assenza ingiustificata, sebbene limitatamente a tre giorni, aveva reso inoperante – a parere della ditta – il divieto di licenziamento della lavoratrice madre, disposto dall’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 151/2001.

Al contrario, la Suprema Corte ha ritenuto che la colpa grave non può ritenersi integrata dall’accertata sussistenza di una giusta causa oppure di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ma è, invece, necessario verificare se sussista quella colpa specificamente prevista – connotata, appunto, dalla gravità – e, proprio per questo, diversa dalla colpa che deve connotare qualsiasi inadempimento del lavoratore, per essere sanzionato con il licenziamento. L’accertamento, nel caso concreto, della prospettata colpa grave si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi.

In conclusione, il licenziamento ingiustificato, in quanto privo di giusta causa, della lavoratrice madre nel periodo di divieto (inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal congedo di maternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino) è nullo e alla nullità consegue la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante il licenziamento e il diritto della lavoratrice alle retribuzioni.

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