Licenziamenti collettivi, l’iscrizione alle liste di mobilità è possibile anche per il recesso fuori termine

Redazione 29/05/13
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Lilla Laperuta

In materia di licenziamento per cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 24 L. 223/1991, l’eventuale provvedimento di licenziamento di un dipendente emanato oltre il previsto termine di 120 giorni dalla conclusione della procedura di mobilità non impedisce al dipendente l’esercizio della facoltà, attribuitagli dall’art. 4, D.L. 148/1993, di chiedere direttamente all’ufficio del lavoro competente l’iscrizione nelle liste di mobilità nel caso in cui la protrazione del licenziamento oltre il termine non sia prevista nell’accordo collettivo conclusivo della procedura per fatto imputabile al datore di lavoro. Il principio è stato stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 13112 depositata il 27 maggio. Si ricorda che l’art. 24 della legge n. 223 del 1991 stabilisce che le disposizioni relative alla mobilità si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro (ma anche in caso di cessazione dell’attività) intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Nel caso di specie deciso dalla Corte è stato interessato un dipendente licenziato alla fine di una procedura dopo che sono passati più di 120 giorni dalla data in cui si era conclusa la procedura stessa, in assenza di un accordo sindacale che consentisse lo sforamento di detto termine. La Suprema Corte, richiamando la sentenza 21 gennaio n. 9 della Corte costituzionale, sostiene che non può ricadere sul lavoratore il comportamento negligente del datore di lavoro che, in sede di stipula dell’accordo collettivo, non si è premurato di chiedere e ottenere lo slittamento del termine per il collocamento in mobilità. Ancora la Corte afferma che il termine di 60 giorni per l’esercizio da parte del dipendente licenziato del potere di chiedere l’iscrizione nelle liste di mobilità, ha carattere ordinatorio e può pertanto essere prorogato anche dopo la scadenza dello stesso, in presenza di adeguate giustificazioni del ritardo.

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