Legittimo impedimento: va rinviata l’udienza, anche senza espressa richiesta, se il difensore ha presentato certificato medico

Redazione 28/07/14
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 Biancamaria Consales

È quanto deciso dalla sesta sezione penale della Suprema Corte di cassazione, la quale con sentenza n. 32699 del 23 luglio u.s., ha ritenuto illegittimo il diniego di rinvio di udienza, chiesto per impedimento del difensore.

Nella fattispecie, il difensore aveva presentato certificato medico attestante l’impossibilità a deambulare per un certo periodo di tempo, di cui non si era tenuto conto. Pertanto, si era ritenuto fosse stato violato il diritto di difesa.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso. “La Corte di appello – si legge nella sentenza – ha motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, per legittimo impedimento del difensore, rilevando, sotto un primo profilo, che l’imputato era sottoposto a misura cautelare, sia pure non detentiva. Inoltre, il difensore, pur allegando il certificato medico, non aveva chiesto esplicitamente il rinvio e che, in ogni caso, non era stata documentata l’impossibilità di farsi sostituire.

Il primo profilo è irrilevante – continuano gli Ermellini – non costituendo la sottoposizione dell’imputata a misura cautelare, per di più non detentiva, motivo ostativo alla concessione del rinvio per legittimo impedimento del difensore. Il secondo argomento è, poi, viziato da profili di manifesta illogicità, non essendo dato comprendere come dalla presentazione di un certificato medico, corredato da missiva di accompagnamento in cui si rappresenti l’impossibilità del difensore di presenziare all’udienza per motivi di salute, possa non inferirsi la richiesta di rinvio.

Il terzo argomento, infine, collide con l’inequivocabile contenuto precettivo dell’art. 420-ter, ultimo comma, c.p.p., che esclude il rinvio ove il difensore impedito designi un sostituto, ma non pone a suo carico alcun obbligo in tal senso. Di tale obbligo non esiste traccia nell’ordinamento positivo, che conferisce al difensore una mera facoltà, ma non gli impone alcun dovere di nominare un sostituto. Tant’è che, qualora venga incaricato dal difensore un altro avvocato al solo scopo di depositare la certificazione medica e di chiedere il rinvio dell’udienza, non sussiste alcuna valida sostituzione processuale ed il cosiddetto sostituto assume la posizione giuridica di difensore d’ufficio. Ne consegue che il difensore non è tenuto a documentare l’impossibilità di farsi sostituire, a prescindere da ogni rilievo circa la problematicità di tale documentazione”.

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