Legittimo impedimento del difensore: non rileva, ai fini di un rinvio di udienza, nei procedimenti in camera di consiglio

Redazione 29/10/13
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Biancamaria Consales

È quanto deciso dalla sesta sezione penale della Suprema Corte di cassazione, che, con sentenza n. 43789, depositata il 25 ottobre 2013, ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Nella fattispecie, il ricorso veniva presentato dal ricorrente per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il reato di evasione di cui all’art. 385 del codice penale.

In particolare veniva denunciata la violazione dell’art. 178 c.p.p., in riferimento al rinvio dell’udienza camerale per impedimento del difensore, che aveva aderito all’astensione proclamata dalla classe forense; la Corte di merito aveva ritenuto non necessaria la presenza del difensore, trattandosi di rito camerale ex art. 127 c.p.p. e, secondo il ricorrente, tale comportamento aveva determinato la violazione delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato ed il diritto del difensore di aderire alla proclamata astensione.

Gli Ermellini, con la sentenza in oggetto, hanno deciso per l’inammissibità del ricorso, in quanto esso pone in discussione il principio ormai consolidato nella giurisprudenza, secondo cui “il legittimo impedimento del difensore, quale causa del rinvio dell’udienza – si legge nella sentenza – non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il P.M. e le altre parti interessate siano sentite solo se compaiono. Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio è sufficiente che vi sia stata la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”.

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