Legittimo il sequestro dei beni di famiglia facenti parte del trust

Redazione 11/11/14
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Lucia Nacciarone

Nulla da fare per l’indagato in un procedimento per bancarotta fraudolenta, che aveva costituito un trust simulato (sham trust) avente ad oggetto una seria di beni proprio con lo scopo di sottrarli alla giustizia.

A deciderlo è la Cassazione con la sentenza n. 46 137 del 7 novembre 2014, che ha stabilito la legittimità del sequestro conservativo dei beni di famiglia, proprio in virtù del fatto che il negozio di destinazione fosse fittizio: l’indagato infatti non aveva mai perso in realtà la disposizione dei beni, e dalle indagini era emersa in modo evidente la finalità elusiva della costituzione del fondo, fatta allo scopo di compromettere gli interessi dei creditori.

A nulla sono valse le argomentazioni della difesa, che eccepiva che l’adozione della misura avrebbe dovuto essere preceduta dalla declaratoria di nullità della costituzione del trust.

Invero, ribadiscono i giudici, presupposto per la efficacia dell’istituto è che il rispondente perda la disponibilità dei beni conferiti; in assenza di questo elemento, è cioè se la perdita di controllo dei beni è solo apparente, il trust è già di per sé nullo (sham trust).

La situazione di mera apparenza, si conclude, è stata correttamente valutata dal giudice della cautela, che aveva rilevato come, nonostante il trust, fosse l’indagato ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità.

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