Legittimo il provvedimento di sequestro su supporti informatici anche se il destinatario non è direttamente coinvolto nella frode fiscale

Redazione 18/09/13
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Lucia Nacciarone

Il sequestro probatorio, avvisa la Corte suprema di Cassazione con la sentenza n. 38060 del 17 settembre 2013, è un mezzo di ricerca della prova con validità ampia: perciò può essere ordinato nei confronti di chi sia coinvolto anche solo indirettamente in un’indagine.

Respinto quindi il ricorso di un imprenditore sospettato di aver ricavato un indebito risparmio d’imposta da un trust del quale era titolare, nell’ambito di una più ampia inchiesta di riciclaggio di denaro proveniente da una frode fiscale.

I giudici di legittimità hanno confermato la misura del sequestro su supporti informatici, ed hanno precisato, in merito alla natura del sequestro probatorio, che «se è pur vero che è illegittima l’adozione della misura cautelare a fini meramente esplorativi onde acquisire la notitia criminis in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale, è altrettanto innegabile che il sequestro probatorio è, dal codice di rito penale, ricompreso tra i mezzi di ricerca della prova, sicché, in ragione della fisiologica proiezione del mezzo in vista dell’acquisizione di elementi probatori, per qualificare come esplorativo il mezzo, è necessario che lo scandaglio probatorio insito nel mezzo stesso abbia a riguardare fondali fattuali non emersi in precedenza».

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