Legittimazione iure proprio della madre affidataria per ottenere il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente

Redazione 20/06/11
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Con la sentenza del 16 giugno 2011, n. 13184, la terza sezione della Cassazione ha ribadito la permanenza dell’obbligo di mantenimento a carico dei genitori anche nei confronti dei figli maggiorenni conviventi, fin quando questi non siano in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze e sempre che non versino in colpa per il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica.

L’occasione per riaffermare il consolidato principio di diritto è stata fornita alla Corte dal ricorso di un signora che aveva agito in esecuzione contro l’ex marito per il versamento dell’assegno di mantenimento del figlio. Secondo i giudici di merito la donna aveva perso la legittimazione ad agire perché il ragazzo era diventato maggiorenne e conviveva con il padre. La Cassazione ha però precisato sul punto che la legittimazione del figlio diventato maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell’assegno di mantenimento per detto figlio in base alla sentenza di divorzio. Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è infatti legittimato ad agire iure proprio, anche dopo il compimento della maggiore età del figlio non ancora economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Il prevalente orientamento giurisprudenziale sostiene la legittimazione concorrente tra il genitore ed il figlio, nel senso che la legittimazione del figlio si basa sulla titolarità del diritto al mantenimento mentre la legittimazione del coniuge si basa sulla convivenza con il figlio e sull’effettiva dipendenza di quest’ultimo dal genitore, senza differenze rispetto alla pregressa situazione il cui egli era ancora minore.

D’altra parte, proseguono i Giudici di legittimità, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole fissate dall’art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età della prole, ma continua invariato finchè i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica ovvero che, pur essendo stato posto nella concreta condizione di poter essere autosufficiente, tuttavia non ne abbia tratto profitto per sua colpa. Ma si tratta, in tal caso, di un sopravvenuto mutamento delle circostanze che va accertato in sede di modifica delle condizioni di divorzio.

Nel caso di specie, pertanto, l’obbligato al versamento dell’assegno, più che opporsi all’esecuzione intrapresa dalla ex moglie, avrebbe dovuto chiedere la modifica della sentenza di divorzio, attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni.

Con la sentenza in oggetto la Corte, dunque, è tornata ad affermare a chiare lettere che l’obbligo del mantenimento vige solo se il figlio «incolpevolmente non ha raggiunto l’indipendenza economica», essendo la posizione del figlio non ancora indipendente economicamente assimilata a quella del figlio minore. Diversamente, l’assegno non ha più ragione di essere versato (Anna Costagliola).

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