Legge Pinto: il cittadino può far valere anche il ritardo nel pagamento

Redazione 20/03/14
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Lucia Nacciarone

 

Con la sentenza n. 6312 del 19 marzo 2014 le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato la portata e gli ambiti applicativi della Legge Pinto, in particolare affrontando il tema del pignoramento presso terzi nel caso in cui l’indennizzo per la irragionevole durata di un precedente processo non arrivi entro i sei mesi e cinque giorni, termine, questo, previsto dalla stessa legge.

Il caso sottoposto all’esame della Corte riguardava un uomo cui in precedenza era stato accordato l’indennizzo, in quanto era stato identificato come vittima di un processo lumaca.

L’amministrazione condannata, tuttavia, non pagava, ed il cittadino azionava l’espropriazione presso terzi, conclusa con un’ordinanza di assegnazione del credito.

Anche questo provvedimento però rimaneva ineseguito, sebbene la legge preveda che l’utente del servizio giustizia abbia diritto ad ottenere l’equa riparazione in sei mesi e cinque giorni, pena il diritto ad un ulteriore indennizzo.

Le Sezioni Unite, sul punto, hanno chiarito che il diritto alla esecuzione delle decisioni interne esecutive non possa essere fatto valere ex legge Pinto ma vada azionato di fronte alla Corte di Strasburgo, e quindi che il cittadino non possa ottenere una ulteriore equa riparazione se la doglianza risulti proposta solo in relazione al ritardo nel pagamento.

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