Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 17386 depositata il 5 maggio 2011 hanno stabilito che, per calcolare la pena edittale, ai fini della verifica della facoltatività dell’arresto in flagranza (artt. 381 e 379 c.p.p.), e più in generale per la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari (art. 278 c.p.p.), non si deve tener conto della recidiva reiterata.
Va premesso che l’arresto nelle ipotesi di flagranza di reato può essere facoltativo od obbligatorio a seconda dell’entità della pena prevista per il reato posto in essere. Per determinare la pena l’art. 379 c.p.p. rinvia all’art. 278 c.p.p. in tema di determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari.
L’art. 278 c.p.p. espressamente esclude dal calcolo della pena la continuazione fra reati, la recidiva e quasi tutte le circostanze aggravanti ed attenuanti, eccezion fatta per quelle ad effetto speciale (che determinano, cioè, un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo).
I giudici di legittimità hanno osservato che «la recidiva, nelle ipotesi in cui comporta un aumento della pena superiore ad un terzo (ovvero quando è reiterata) determina certamente gli effetti propri di una circostanza aggravante ad effetto speciale il che non è assolutamente incompatibile con la natura di circostanza inerente alla persona del colpevole che il legislatore (art. 70 cod. pen.) ha espressamente attribuito alla recidiva (in genere)».
Circa l’esclusione della recidiva reiterata dal computo delle pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari si registrava un contrasto giurisprudenziale, in quanto l’articolo citato escludeva la recidiva dal calcolo ma includeva le circostanze ad effetto speciale. Dopo aver illustrato le varie soluzioni giurisprudenziali che, nel corso degli anni avevano o meno conferito rilevanza alla recidiva reiterata, le Sezioni Unite hanno risolto il caso, enunciando il seguente principio di diritto: «nel computo della pena edittale, ai fini della verifica della facoltatività dell’arresto in flagranza, e più in generale per la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari, non si deve tener conto della recidiva reiterata» (Lucia Nacciarone).
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