Le Sezioni Unite civili individuano nella citazione la forma ordinaria di impugnazione delle delibere condominiali

Redazione 26/04/11
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Con la sentenza n. 8491 del 14 aprile 2011, le Sezioni Unite della Cassazione hanno introdotto un nuovo principio di diritto destinato a cambiare le regole del processo di impugnazione delle delibere assembleari, affermando che per esse è la citazione, e non il ricorso, la forma ordinaria di impugnazione. Chiamate dalla seconda sezione del Supremo Collegio (ord. 21220/2010) a risolvere un lungo contrasto giurisprudenziale sul punto, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta (cfr. sentt. 18477/2010 e 18331/2010, rispettivamente sui quorum deliberativi necessari per l’approvazione delle tabelle millesimali e sui limiti della legittimazione passiva dell’amministratore di condominio) a specificare e chiarire il significato delle carenti ed obsolete norme in materia di condominio.La questione in ordine alla forma dell’atto di impugnazione delle delibere condominiali sorge dal disposto testuale dell’art. 1137 c.c. che, ai commi 2 e 3, afferma espressamente la possibilità, per il condomino dissenziente, di fare ricorso all’autorità giudiziaria contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ricorso da proporre, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. L’aspetto problematico della questione attiene, pertanto, al significato da attribuire al termine “ricorso” utilizzato dalla norma, che, prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, è stato interpretato:a) da un orientamento minoritario, in senso tecnico, ritenendosi che il giudizio potesse essere introdotto solamente con un ricorso;b) da un orientamento maggioritario, in senso atecnico, ammettendosi la possibilità di proporre impugnazione sia con ricorso sia con l’ordinario atto di citazione, senza che tale scelta comportasse alcuna conseguenza in ordine alla validità dell’impugnazione, purché, ove necessario in considerazione dei motivi del rimedio azionato, fosse rispettato il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c. per la notifica dell’atto introduttivo della lite.Le differenze tra l’una e l’altra forma di impugnazione, oltre al diverso atto (notificazione della citazione, piuttosto che deposito del ricorso) da prendere in considerazione ai fini del rispetto del suddetto termine di 30 giorni, attengono anche alla possibilità di domandare la sospensione dell’esecutività della delibera assembleare (la relativa istanza, infatti, in caso di citazione, non potrebbe essere ammessa prima dell’udienza di comparizione), nonché i termini iniziali, richiedendosi, in ipotesi di citazione, un più lungo periodo libero, pari ad almeno 90 giorni, tra la notifica della citazione e la prima udienza.Con la sentenza 8491/2011, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 1137 c.c. “non disciplina la forma che deve assumere l’atto introduttivo del giudizio”, in quanto il termine “ricorso” è utilizzato “nel senso generico di istanza giudiziale”. In questo senso depone sia la collocazione della disposizione in un contesto normativo, il codice civile, orientato alla configurazione dei diritti e all’apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale dell’an e non anche sotto quello procedurale del quomodo, sia la considerazione in base alla quale la previsione del ricorso come atto introduttivo del giudizio si accompagna di solito alla fissazione di regole ulteriori intese a caratterizzare determinati procedimenti in termini di snellezza e rapidità, regole che mancano invece in materia di disciplina delle impugnazioni delle delibere condominiali.In definitiva, non apparendo significativo l’argomento lessicale, visto che il termine ricorso è utilizzato in modo atecnico, le Sezioni Unite ritengono che debba farsi applicazione della regola generale prevista dal codice di rito per cui la domanda si propone mediante citazione, ex art. 163 c.p.c.È come se i giudici avessero così anticipato il contenuto della riforma del condominio in itinere, che prevede, appunto, per l’impugnazione delle delibere dell’assemblea lo strumento della citazione e non del ricorso. (Anna Costagliola)

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