Le disposizioni del decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) si applicano anche alle imprese individuali

Redazione 28/04/11
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Con la sentenza n. 15657 del 20 aprile la Corte di Cassazione ha affermato che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, co. 2, D.Lgs. 231/2001 (che individua i soggetti cui si applicano le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), deve essere tale da includervi anche le imprese individuali. La Corte, infatti, ha sottolineato come pur ‘non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali … anche in termini di irragionevolezza del sistema’.La Suprema Corte giunge alla citata conclusione ‘muovendo dalla premessa che l’attività riconducibile all’impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali)’. Su queste basi ‘non può negarsi che l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. ditta individuale), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c.’.

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